<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Vaciago</title>
	<atom:link href="http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiovaciago.it/eng</link>
	<description>Studio Legale Vaciago</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 17:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 29 settembre 2009 (dep. 23 dicembre 2009), n. 49437</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=334</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura di Bergamo, dispone l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, dell’ordinanza con la quale il 24 settembre 2008 il tribunale della Libertà di Bergamo aveva revocato il sequestro preventivo degli accessi dall’Italia al sito svedese "Pirate Bay". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p><strong>LA  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>
<p><strong>SEZIONE TERZA PENALE</strong></p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. LUPO Ernesto &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. CORDOVA Agostino &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. FIALE Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere</p>
<p>Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><strong>sentenza</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo;</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza del 24 settembre 2008 del tribunale di Bergamo, nel procedimento penale pendente a carico di:</p>
<p>S.K.P., n. a (OMISSIS);</p>
<p>nonchè di L.C., N.F. e di S. G.;</p>
<p>Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;</p>
<p>Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p>Uditi gli avv. Gallus Giovanni B. del foro di Cagliari e l&#8217;avv. Campanelli Giuseppe del foro di Roma, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. Raffaele Gallus del foro di Cagliari, per S.K. P., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p><strong>la Corte</strong><strong> osserva:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>1. Con ordinanza emessa in data 1 agosto 2008 nel procedimento penale nei confronti di S.K.P., L.C., N. F. e di S.G., tutti indagati per il reato di cui all&#8217;art. 110 c.p. e L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ordinava il sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org disponendo altresì che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibissero ai rispettivi utenti &#8211; anche a mente del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, artt. 14 e 15 &#8211; l&#8217;accesso all&#8217;indirizzo suddetto, ai relativi alias e nomi di dominio rinvianti al sito medesimo.</p>
<p>Il g.i.p. &#8211; dopo aver diffusamente descritto la tecnica informatica (cd. peer-to-peer a mezzo di file torrent) di messa in circolazione nella rete Internet di opere protette dal diritto d&#8217;autore, senza averne diritto &#8211; riteneva sussistere il fumus delicti ed il periculum del reato di cui all&#8217;art. 110 c.p. e 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit..</p>
<p>Con ricorso ex art. 324 c.p.p. e successiva memoria i difensori di S.K. chiedevano l&#8217;annullamento del sequestro preventivo, eccependo il difetto di giurisdizione, l&#8217;insussistenza del fumus delicti, nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 321 c.p.p. e del D.Lgs. n. 70 del 2003, artt. 14 e 15. 2. Con ordinanza del 24 settembre 2008 il tribunale per il riesame di Bergamo, in accoglimento del ricorso, annullava il sequestro preventivo.</p>
<p>Il tribunale riteneva la sussistenza del fumus delicti, alla luce di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, che riferiva di un elevatissimo numero di contatti al sito in questione, registrati sul territorio nazionale, che operavano il downloading di opere coperte da diritto d&#8217;autore senza averne diritto. Risultava quindi in punto di fatto che gli indagati, attraverso il sito www.thepiratebay.org e con un&#8217;innovativa tecnologia informatica di trasferimento di file (cd. peer-to-peer a mezzo di file torrent), mettevano a disposizione del pubblico della rete Internet opere dell&#8217;ingegno protette;</p>
<p>condotta questa riconducibile a quella tipizzata nell&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a bis), citato.</p>
<p>Il tribunale inoltre riconosceva sussistere anche il periculum, osservando che l&#8217;elevatissimo numero di connessioni rilevate induceva a ritenere l&#8217;attualità della condotta del delitto ipotizzato.</p>
<p>Osservava poi in diritto che le misure cautelari &#8211; e segnatamente i sequestri &#8211; secondo l&#8217;ordinamento processuale penale hanno carattere di numerus clausus; che di conseguenza non è giuridicamente possibile emettere un sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi nominate per le quali l&#8217;istituto è previsto; che il sequestro preventivo ha una evidente natura reale, in quanto si realizza con l&#8217;apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res, sottraendo il bene alla libera disponibilità di chiunque; che dunque l&#8217;ambito di incidenza del sequestro preventivo deve essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento.</p>
<p>Invece nella specie &#8211; riteneva il tribunale &#8211; la censurata ordinanza del g.i.p. aveva il contenuto di un ordine imposto dall&#8217;Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito web in questione da parte di terze persone. Tale misura cautelare, seppur astrattamente in linea con la previsione del D.Lgs. n. 70 del 2003, artt. 14 e 15, si risolveva in una inibitoria atipica, che spostava l&#8217;ambito di incidenza del provvedimento da quello reale, proprio del sequestro preventivo, a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti determinati (i cd. provider), ai quali veniva ordinato di conformare la propria condotta (ossia di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l&#8217;ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione.</p>
<p>In conclusione riteneva il tribunale che l&#8217;utilizzo del provvedimento cautelare di cui all&#8217;art. 321 c.p.p., quale inibitoria di attività, non poteva essere condiviso, in quanto produceva l&#8217;effetto di sovvertirne natura e funzione, di talchè il sequestro doveva essere annullato in quanto illegittimo.</p>
<p>3. Avverso questa ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo con due motivi.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza camerale i difensori di fiducia di S. K.P., successivamente nominati in data 24 aprile 2009, hanno depositato memoria.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo è articolato in due motivi.</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente deduce l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 321 c.p.p. nella parte in cui l&#8217;adito Tribunale per il riesame ha ritenuto la nullità dell&#8217;ordinanza con cui il g.i.p. ha disposto il sequestro preventivo per asserita carenza di conformità tra il suddetto provvedimento ed il paradigma del sequestro preventivo, come disciplinato negli artt. 321 ss. c.p.p.. Censura quindi l&#8217;ordinanza impugnata nella parte in cui ha annullato il sequestro, qualificandolo come provvedimento atipico, esorbitante dal vigente ordinamento processuale, come tale inammissibile in sede penale.</p>
<p>A tal fine osserva il ricorrente che deve ammettersi che un sito Internet possa costituire oggetto di sequestro. La sua natura di bene immateriale non pregiudica, in linea di principio, l&#8217;applicabilità del vincolo non potendo negarsi che ad un sito Internet in generale (ed al sito oggetto del sequestro de quo in particolare) possa attribuirsi una sua &#8220;fisicità&#8221;, ovvero una dimensione materiale e concreta.</p>
<p>Inoltre secondo il ricorrente ben poteva il g.i.p. disporre che i fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibissero ai rispettivi utenti &#8211; anche a mente del D.Lgs. n. 70 del 2003, artt. 14 e 15 &#8211; l&#8217;accesso all&#8217;indirizzo www.thepiratebay.org, ai relativi alias e nomi di dominio rinvianti al sito medesimo. Ed invero l&#8217;attività prescritta con l&#8217;ordinanza di sequestro, annullata dal tribunale per il riesame, non si traduce in una surrettizia ed asseritamente atipica attività inibitoria nè nei confronti degli indagati nè nei confronti dei fornitori di servizi Internet.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, artt. 14 e 16. Fermo restando l&#8217;esonero da responsabilità per i fornitori di contenuti telematici riconducibili a terzi, sussiste però un obbligo generale di vigilanza del provider sui flussi telematici in transito sui propri sistemi. Altresì può ritenersi operante &#8211; secondo il ricorrente &#8211; un principio di doverosa cooperazione del provider con l&#8217;Autorità Giudiziaria, nell&#8217;ambito dei servizi erogati; principio che si traduce nell&#8217;obbligo di impedire o porre fine alle violazioni commesse, quando la predetta Autorità lo richieda.</p>
<p>2. Preliminarmente va affermata la ritualità della comunicazione degli avvisi per l&#8217;odierna udienza camerale.</p>
<p>Deve rilevarsi che avverso l&#8217;ordinanza del 1 agosto 2008 del g.i.p. presso il tribunale di Bergamo il solo indagato S.K., a mezzo dei suoi originari difensori di fiducia, proponeva istanza di riesame che veniva accolta dal tribunale con l&#8217;ordinanza successivamente impugnata con ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica.</p>
<p>Non risultando i difensori di fiducia dell&#8217;indagato essere abilitati a patrocinare innanzi a questa Corte, è stato nominato un difensore d&#8217;ufficio, al pari che per gli altri indagati che non hanno eletto domicilio in (OMISSIS), nè hanno nominato alcun difensore di fiducia.</p>
<p>L&#8217;avviso della camera di consiglio &#8211; oltre ad essere notificato al difensore d&#8217;ufficio e agli altri indagati presso questo stesso &#8211; è stato notificato anche all&#8217;indagato S.K. presso i suoi difensori di fiducia nella fase del riesame.</p>
<p>Deve infatti considerarsi che l&#8217;indagato S.K. &#8211; il quale, in quanto residente all&#8217;estero, aveva diritto ad essere invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 169 c.p.p., comma 1, &#8211; ha dichiarato il proprio domicilio all&#8217;estero ed ha nominato i suoi difensori di fiducia in (OMISSIS), talchè, in applicazione della citata disposizione, &#8220;le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore&#8221;.</p>
<p>Nella specie, trattandosi di impugnazione di misura cautelare reale, ha trovato altresì applicazione l&#8217;art. 324 c.p.p., comma 2, che, in caso di richiesta di riesame, onera l&#8217;imputato (o &#8211; deve ritenersi &#8211; l&#8217;indagato), ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto al previo invito a dichiarare o ad eleggere il domicilio a norma dell&#8217;art. 161 c.p.c., comma 2, (o &#8211; deve ritenersi &#8211; anche a norma del citato art. 169 c.p.p., comma 1, c.p.p.), ad indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l&#8217;avviso previsto dal comma 6 dell&#8217;art. 324 c.p.p. e, in mancanza, l&#8217;avviso è notificato mediante consegna al difensore.</p>
<p>Per effetto di tale disposizione l&#8217;imputato o l&#8217;indagato, che proponga richiesta di riesame e non indichi il domicilio presso il quale intende ricevere l&#8217;avviso d&#8217;udienza, deve intendersi domiciliato, a tal fine, presso il proprio difensore di fiducia al quale va notificato (ed in concreto, nella specie, è stato notificato per la camera di consiglio fissata innanzi al tribunale di Bergamo) l&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 324 c.p.p., comma 6.</p>
<p>Può allora enunciarsi, come principio di diritto, che in tale evenienza &#8211; quella di un indagato residente all&#8217;estero, destinatario dell&#8217;invito a dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato ex art. 169 c.p.p., comma 1, il quale, avendo invece dichiarato il domicilio all&#8217;estero nominando un difensore di fiducia in (OMISSIS), risulti ex lege (art. 324 c.p.p., comma 2) domiciliato presso il proprio difensore di fiducia ai fini della notifica dell&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 324 c.p.p., comma 6, &#8211; il domicilio dell&#8217;indagato presso il difensore di fiducia permane anche in caso di ricorso per cassazione avverso l&#8217;ordinanza che abbia deciso la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p., nè è posto nel nulla dalla circostanza che il difensore di fiducia non sia abilitato a difendere innanzi a questa Corte.</p>
<p>Conseguentemente, nominato il difensore d&#8217;ufficio per non essere quello di fiducia abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte, l&#8217;avviso d&#8217;udienza &#8211; che in generale deve essere notificato anche all&#8217;imputato o all&#8217;indagato (art. 613 c.p.p., comma 4) presso il domicilio dichiarato o eletto (Cass., sez. un., 6 novembre 1992 &#8211; 22 febbraio 1993, n. 14) &#8211; va notificato, nella fattispecie suddetta, all&#8217;indagato presso il difensore di fiducia della fase del riesame.</p>
<p>Tale prescrizione, così ricostruita a garanzia dell&#8217;indagato residente all&#8217;estero, inizialmente negletta per l&#8217;udienza camerale del 18 febbraio 2009 (v. ordinanza resa in pari data), è stata ritualmente osservata per l&#8217;odierna udienza, fermo restando che invece per gli altri indagati correttamente l&#8217;avviso dell&#8217;odierna camera di consiglio è stato loro notificato presso il nominato difensore d&#8217;ufficio.</p>
<p>3. Nel merito il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.</p>
<p>4. Innanzi tutto va affermato che correttamente l&#8217;impugnata ordinanza del tribunale di Bergamo ha ritenuto sussistere, quale presupposto del sequestro preventivo, il fumus commissi delicti consistente nel trasferimento, a mezzo della rete Internet, di file aventi il contenuto di opere coperte da diritto d&#8217;autore in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di tali opere.</p>
<p>La particolare tecnologia informatica di condivisione di file tra utenti della rete Internet (c.d. file sharing) e l&#8217;utilizzo di protocolli di trasferimento dei file direttamente tra utenti (cd. peer-to-peer) per la diffusione in rete di opere coperte da diritto d&#8217;autore &#8211; secondo la ricognizione in punto di fatto operata dai giudici di merito &#8211; non escludono la configurabilità del reato; ciò di cui in realtà non dubita l&#8217;ordinanza impugnata, che puntualmente da conto degli elementi di fatto rilevanti nella specie, confermando peraltro la ricostruzione, sempre in punto di fatto, operata dal g.i.p..</p>
<p>Può comunque considerarsi in proposito che &#8211; come emerge dalla ricognizione in punto di fatto operata dai giudici di merito &#8211; la caratteristica della condivisione di file (file sharing) e dei protocolli di trasferimento dei file, del tipo peer-to-peer, è quella di aver decentrato plesso gli utenti (client) &#8211; verso i quali, in quanto utenti finali, c&#8217;è l&#8217;attività di ricezione di file per via telematica (cd. downloading) dell&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore &#8211; anche l&#8217;attività di invio di file per via telematica (cd. uploading) dell&#8217;opera stessa. Quindi la &#8220;diffusione&#8221; dell&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore non avviene dal centro (il sito web) verso la periferia (che riceve il downloading), ma da utente (che effettua l&#8217;uploading) ad utenti che lo ricevono; quindi da &#8220;pari a pari&#8221; (peer-to-peer) non essendoci un centro (il sito web) che &#8220;possiede&#8221; l&#8217;opera e la trasferisca in periferia agli utenti che accedono al sito. L&#8217;opera è invece in periferia, presso gli utenti stessi, e da questi è trasferita &#8211; e quindi diffusa &#8211; ad altri utenti. Pertanto il reato di diffusione dell&#8217;opera, senza averne diritto, mediante la rete Internet è commesso innanzi tutto da chi fa l&#8217;uploading; reato previsto, rispettivamente, dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, comma 1, lett. a-bis), se c&#8217;è la messa a disposizione dell&#8217;opera in rete &#8220;a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma&#8221;, ma non a scopo di lucro, ovvero dall&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), se c&#8217;è la comunicazione dell&#8217;opera in rete a fine di lucro; reato quest&#8217;ultimo che, nella specie, è quello per il quale si procede essendosi ravvisato &#8211; da parte dei giudici di merito &#8211; il fine di lucro negli introiti delle inserzioni pubblicitarie a pagamento. La condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a- bis), introdotto dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128, e poi ulteriormente modificato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 3, comma 3-quinquies, convertito in L. 31 marzo 2005, n. 43, che ancora la punibilità a tale titolo mediante il riferimento all&#8217;ipotesi che il fatto venga commesso &#8220;a fini di lucro&#8221; (cfr. Cass., sez. 3^, 22 novembre 2006 &#8211; 9 gennaio 2007 n. 149).</p>
<p>5. Il problema che nella specie si pone è se a questa condotta delittuosa sia estraneo, o meno, il titolare del sito che mette in comunicazione gli utenti i quali commettono l&#8217;illecito con l&#8217;attività di uploading. Se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione (quale quello peer-to-peer) per consentire la condivisione di file, contenenti l&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare del sito stesso sarebbe in realtà estraneo al reato.</p>
<p>Però se il titolare del sito non si limita a ciò, ma fa qualcosa di più &#8211; ossia indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti, che sono tutti potenziali autori di uploading, sicchè queste informazioni (i.e. chiavi di accesso agli utenti periferici che posseggono, in tutto o in parte, l&#8217;opera), anche se ridotte al minimo, ma pur sempre essenziali perchè gli utenti possano orientarsi chiedendo il downloading di quell&#8217;opera piuttosto che un&#8217;altra, sono in tal modo elaborate e rese disponibili nel sito, ad es. a mezzo di un motore di ricerca o con delle liste indicizzate &#8211; il sito cessa di essere un mero &#8220;corriere&#8221; che organizza il trasporto dei dati. C&#8217;è un quid pluris in quanto viene resa disponibile all&#8217;utenza del sito anche una indicizzazione costantemente aggiornata che consente di percepire il contenuto dei file suscettibili di trasferimento. A quel punto l&#8217;attività di trasporto dei file (file transfert) non è più agnostica; ma si caratterizza come trasporto di dati contenenti materiale coperto da diritto d&#8217;autore. Ed allora è vero che lo scambio dei file avviene da utente ad utente (peer-to- peer), ma l&#8217;attività del sito web (al quale è riferibile il protocollo di trasferimento e l&#8217;indicizzazione di dati essenziali) è quella che consente ciò e pertanto c&#8217;è un apporto causale a tale condotta che ben può essere inquadrato nella partecipazione imputabile a titolo di concorso di persone ex art. 110 c.p.; cfr.:</p>
<p>Cass., sez. 2^, 17 giugno 1992 &#8211; 16 luglio 1992, n. 8017, secondo cui l&#8217;attività di chi concorre nel reato ex art. 100 c.p. può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione o contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta illecita;</p>
<p>Cass., sez. 1^, 14 febbraio 2006 &#8211; 2 maggio 2006, n. 15023, secondo cui la partecipazione al reato può consistere anche in un apporto che soltanto agevoli la condotta illecita; Cass., sez. 4^, 22 maggio 2007 &#8211; 26 giugno 2007, n. 24895, secondo cui anche il mero &#8220;contributo agevolatore&#8221;, che, se di &#8220;minima importanza&#8221;, da luogo all&#8217;attenuante di cui all&#8217;art. 114 c.p., comunque consente l&#8217;imputazione a titolo di concorso nel reato; infine cfr. anche Cass., sez. 6^, 28 giugno 2007 &#8211; 30 luglio 2007, n. 30968, sulla responsabilità a titolo di concorso del direttore responsabile di un sito web ove era stata effettuata la pubblicazione di un atto amministrativo a carattere riservato.</p>
<p>Nè la circostanza che la condotta di partecipazione sia stata posta in essere all&#8217;estero fa venir meno la giurisdizione del giudice nazionale laddove una parte della condotta comune abbia avuto luogo in (OMISSIS); cfr. Cass., sez. 5^, 9 luglio 2008 &#8211; 20 ottobre 2008, n. 39205, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale del giudice italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. Cfr. anche Cass., sez. 5^, 17 novembre 2000 &#8211; 27 dicembre 2000, n. 4741, che ha affermato che il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l&#8217;inserimento nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all&#8217;estero, purchè l&#8217;offesa sia stata percepita da fruitori che si trovino in Italia.</p>
<p>In altre parole la tecnologia peer-to-peer decentra sì l&#8217;uploading (la diffusione in rete dell&#8217;opera), ma non ha anche l&#8217;effetto, per così dire, di decentrare l&#8217;illegalità della diffusione dell&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore senza averne diritto. Rimane comunque un apporto del centro (ossia del titolare del sito web) a ciò che fa la periferia (gli utenti del servizio informatico che, utilizzando quanto reso disponibile nel sito web, scaricano l&#8217;opera protetta dal diritto d&#8217;autore), apporto che, nel nostro ordinamento giuridico, consente l&#8217;imputazione a titolo di concorso nel reato previsto dal cit. art. 171 ter, comma 2, lett. a bis), cit..</p>
<p>6. Se poi si considerano in particolare più sofisticate tecnologie di tale trasferimento di file &#8211; quale quella che frammenta l&#8217;opera in modo da coinvolgere più utenti nell&#8217;attività di uploading (a mezzo dei cd. file torrent) &#8211; si ha in realtà che, sotto il profilo giuridico appena considerato, non cambia nulla. La diffusione dell&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore avviene sempre da utente ad utente tramite un più sofisticato protocollo peer-to-peer che, frammentando l&#8217;attività di uploading, ha l&#8217;effetto di velocizzarla e di evitare le &#8220;code&#8221; di attesa nel caso in cui tale attività sia operata da un unico utente. Questa possibile frammentazione dell&#8217;attività di uploading comporta che la messa in rete dell&#8217;opera è riferibile non più ad un determinato utente, ma ad una pluralità di essi che concorrono tutti diffondendo una parte dell&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore. Portando al limite questa frammentazione si può anche ipotizzare che il singolo utente diffonda un frammento dell&#8217;opera che, preso in sè, non sia sufficientemente significativo sotto il profilo strettamente giuridico, sì da non potersi considerare di per sè solo coperto da diritto d&#8217;autore. Ma, ricomponendo i frammenti secondo le istruzioni di tracciamento che sono nel sito web, si ha il trasferimento dell&#8217;opera intera (o di parti di essa), la cui diffusione è ascrivibile innanzi tutto ai singoli utenti. Mentre l&#8217;attività di indicizzazione e di tracciamento, che è essenziale perchè gli utenti possano operare il trasferimento dell&#8217;opera (che in tal caso va da una pluralità di utenti autori dell&#8217;uploading verso una potenziale pluralità di utenti ricettori del downloading) è ascrivibile al (gestore del) sito web e quindi rimane l&#8217;imputabilità a titolo di concorso nel reato di cui all&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit..</p>
<p>Sarebbe possibile predicare l&#8217;estraneità del sito web &#8211; o, più precisamente, del suo titolare &#8211; alla diffusione dell&#8217;opera solo nel caso estremo in cui la sua attività fosse completamente agnostica, ove ad es. anche l&#8217;indicizzazione dei dati essenziali tosse decentrata verso la periferia. In tal caso sì vi sarebbe solo una comunità di utenti (un social network) che condividono un protocollo di trasferimento di dati ed i quali tutti indicizzano i dati stessi consentendo la reperibilità delle informazioni essenziali. In questa evenienza il materiale messo in comune e reso disponibile per il trasferimento potrebbe essere il più vario (coperto, o meno, da diritto d&#8217;autore) e la responsabilità penale sarebbe solo degli utenti che operano l&#8217;uploading e prima ancora l&#8217;indicizzazione dei dati.</p>
<p>7. Tutto ciò considerato in generale sull&#8217;astratta configurabilità del reato di cui all&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit., deve rilevarsi, con riferimento al caso di specie, che nell&#8217;ordinanza impugnata è detto che le &#8220;chiavi&#8221; per accedere agli archivi degli utenti che posseggono l&#8217;opera coperta dal diritto d&#8217;autore si trovano nel sito web denominato www.thepiratebay.org; quindi l&#8217;attività di indicizzazione e il risultato della stessa (i cd. file di tracciamento) sono nel sito. Ciò consente &#8211; sotto il profilo del fumus &#8211; di escludere che dagli atti emerga il decentramento anche dell&#8217;attività di indicizzazione, essenziale per la diffusione dell&#8217;opera, e di affermare invece la sussistenza di una condotta riferibile al menzionato sito web &#8211; e più precisamente agli attuali indagati quali titolari e gestori dello stesso &#8211; e rilevante sul piano penale a titolo di concorso nel reato di cui all&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit..</p>
<p>L&#8217;ordinanza impugnata del tribunale per il riesame, al pari dell&#8217;ordinanza del g.i.p., ritiene poi sussistere il periculum per l&#8217;adottabilità della misura cautelare del sequestro preventivo; ciò che implica una valutandone in fatto non censurabile e non censurata in questa sede di legittimità.</p>
<p>Quindi in sintesi sussistono &#8211; per le ragioni finora esaminate &#8211; sia l&#8217;astratta configurabilità del reato di cui all&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit., verificabile in sede di legittimità costituendo ciò una questione di diritto e stante il generale disposto dell&#8217;art. 129 c.p.p., sia anche il periculum, non oggetto di censure.</p>
<p>8. Proseguendo oltre nell&#8217;esame dei presupposti del sequestro preventivo disposto dal g.i.p., ma annullato dal tribunale per il riesame, deve considerarsi che la circostanza che l&#8217;hardware del sito non sia in (OMISSIS) non esclude la giurisdizione del giudice penale nazionale in ragione del disposto dell&#8217;art. 6 c.p.. Infatti il reato di diffusione in rete dell&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore si perfeziona con la messa a disposizione dell&#8217;opera in favore dell&#8217;utente finale. Se si considerano gli utenti nel territorio dello Stato che accedono, tramite provider, al sito www.thepiratebay.org e scaricano da altri utenti, non localizzati, opere coperte da diritto d&#8217;autore, c&#8217;è comunque che la condotta penalmente illecita di messa a disposizione in rete dell&#8217;opera stessa si perfeziona nel momento in cui l&#8217;utente in (OMISSIS) riceve il file o i file che contengono l&#8217;opera. Quindi, pur essendo globale e sovranazionale l&#8217;attività di trasmissione di dati a mezzo della rete Internet, vi è comunque, nella fattispecie, una parte dell&#8217;azione penalmente rilevante che avviene nel territorio dello Stato e ciò consente di considerare come commesso nel territorio dello Stato il reato di diffusione non autorizzata di opere coperte da diritto d&#8217;autore limitatamente agli utenti in (OMISSIS).</p>
<p>Per la possibilità di sequestro preventivo di beni all&#8217;estero v.</p>
<p>Cass., sez. 2^, 22 novembre 2005 &#8211; 16 gennaio 2006, n. 1573, che ha affermato che è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo disposto, senza (in realtà prima del)l&#8217;attivazione di una rogatoria internazionale, in riferimento a beni esistenti all&#8217;estero, dovendosi distinguere il momento decisorio della misura, che rientra nella competenza dell&#8217;autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva competenza dell&#8217;autorità straniera secondo la sua legislazione.</p>
<p>9. L&#8217;impugnata l&#8217;ordinanza del tribunale di Bergamo ha ritenuto che la misura cautelare adottata dal g.i.p. presso il tribunale di Bergamo è illegittima in quanto non ha il contenuto tipico del sequestro, ma costituisce, nella sostanza, un&#8217;inammissibile inibitoria, al pari di un provvedimento cautelare civile, violando così il principio della tipicità delle misure cautelari che opera nel processo penale, a differenza del processo civile che segnatamente non tipicizza il contenuto dei provvedimenti cautelari d&#8217;urgenza. Su questa affermazione si appuntano in particolare le censure del Procuratore della Repubblica ricorrente, che &#8211; come rilevato &#8211; sono fondate.</p>
<p>10. Deve innanzi tutto considerarsi che il provvedimento del g.i.p. ha un contenuto complesso perchè da una parte ha sequestrato il sito web in questione ed ha d&#8217;altra parte disposto che i provider inibiscano l&#8217;accesso al sito; questo duplice contenuto della misura cautelare converge verso l&#8217;obiettivo di interdire l&#8217;attività penalmente rilevante, ossia la illecita diffusione di opere coperte da diritto d&#8217;autore verso utenti in (OMISSIS). Questo provvedimento è stato annullato dal tribunale che ha ritenuto che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall&#8217;autorità giudiziaria a soggetti &#8230; estranei al reato&#8221; (i provider della connessione); quindi si tratterebbe solo di una mera inibitoria sub specie di sequestro preventivo.</p>
<p>In realtà così non è perchè c&#8217;è innalzi tutto il sequestro del sito web, come emerge anche e soprattutto dall&#8217;ordinanza del g.i.p. dove si legge &#8220;La struttura organizzativa, invero, appare organizzata e realizzata interamente all&#8217;estero, in quanto gli apparati informatici dei server come risulta dalle informazioni di pubblico dominio reperibili in Internet &#8211; sono stati materialmente collocati dapprima in (OMISSIS), quindi in (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Il fatto che l&#8217;hardware sia collocato all&#8217;estero, non è però di impedimento all&#8217;adottabilità del provvedimento di sequestro preventivo una volta che si ritenga &#8211; come si è sopra affermato &#8211; la giurisdizione del giudice penale nazionale ex art. 6 c.p..</p>
<p>11. Va poi ribadito che il sequestro preventivo ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l&#8217;apprensione di una res, pur non necessariamente &#8220;materiale&#8221; in senso stretto (cfr. Cass., sez. 3^, 27 settembre 2007 &#8211; 24 ottobre 2007, n. 39354, sul sequestro preventivo di un sito web recante messaggi ed annunci di contenuto osceno;</p>
<p>Cass., sez. 3^, 4 luglio 2006 &#8211; 10 ottobre 2006, n. 33945, sull&#8217;ammissibilità del sequestro preventivo di un portale web;</p>
<p>Cass., sez. 5^, 4 giugno 2002 &#8211; 3 luglio 2002, n. 25489, sull&#8217;ammissibilità del sequestro di un&#8217;azienda come complesso di beni materiali ed immateriali; Cass., sez. 1^, 22 settembre 1997 &#8211; 14 ottobre 1997, n. 5148, sull&#8217;ammissibilità del sequestro di un&#8217;utenza telefonica; Cass., sez. 5^, 21 aprile 1997 &#8211; 22 maggio 1997, n. 1933, sull&#8217;ammissibilità del sequestro di un diritto di credito ove suscettibile di essere qualificato come &#8220;cosa pertinente al reato&#8221;;</p>
<p>Cass., sez. 6^, 24 marzo 1992 &#8211; 8 maggio 1992, n. 979, sull&#8217;ammissibilità del sequestro delle quote sociali di una società a responsabilità limitata), vuoi nell&#8217;ipotesi in cui sia connessa al reato (cfr. C. cost. n. 48 del 1994 che parla di &#8220;vincolo di pertinenzialità col reato&#8221;) perchè può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, sì da poterla qualificare come &#8220;cosa pertinente al reato&#8221;, vuoi nel caso in cui di essa sia possibile la confisca. Non è invece possibile il &#8220;sequestro preventivo di attività&#8221;; cfr. Cass., sez. 2^, 9 marzo 2006 &#8211; 24 marzo 2006, n. 10437, e Cass., sez. 6^, 14 dicembre 1998 &#8211; 2 febbraio 1999, n. 4016, secondo cui il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un&#8217;attività e non l&#8217;attività in se, perchè è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti.</p>
<p>Questa limitazione dell&#8217;area del sequestro preventivo va però chiarita se solo si pensa che già la Relazione al progetto preliminare del codice di rito, nel riferirsi ai vincoli creati sulla cosa col sequestro preventivo, specificava che il sequestro non mira semplicemente a sottrarre la disponibilità della cosa pertinente al reato a chi la detiene, ma &#8220;tende piuttosto ad inibire certe attività &#8230; che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa&#8221;.</p>
<p>In disparte la confiscabilità della cosa, il &#8220;vincolo di pertinenzialità col reato&#8221; è condizione necessaria e sufficiente per predicare il carattere reale della misura, che non viene meno per il fatto che conseguentemente non sia più possibile svolgere alcuna attività sulla cosa sequestrata. Nel sequestro preventivo c&#8217;è anche un inevitabile contenuto inibitorio di attività per il solo fatto che per effetto della misura cautelare siano precluse quelle attività che richiedono la disponibilità della cosa.</p>
<p>Ma non è quest&#8217;altra faccia del sequestro preventivo a trasformare la misura cautelare in una mera inibitoria di attività; la quale si specifica invece come mero ordine di fare o non fare, questo sì non suscettibile di rivestire la forma del sequestro preventivo per difetto del carattere reale che lo tipicizza.</p>
<p>In questo contesto si innesta poi anche l&#8217;ulteriore e delicato problema &#8211; che però nella specie in esame non rileva &#8211; del raccordo tra la giurisdizione penale ed il normale esercizio della giurisdizione civile o dell&#8217;attività amministrativa allorchè il sequestro preventivo (segnatamente di atti e documenti) si atteggi essenzialmente ad (inammissibile) inibizione dell&#8217;una o dell&#8217;altra (sono le fattispecie esaminate rispettivamente da Cass., sez. 2^, 9 marzo 2006 &#8211; 24 marzo 2006, n. 10437, e da Cass., sez. 6^, 14 dicembre 1998 &#8211; 2 febbraio 1999, n. 4016, sopra cit.).</p>
<p>Nel caso di specie &#8211; che vede invece essere oggetto del sequestro un sito web che, per le considerazioni sopra svolte, partecipa all&#8217;attività di diffusione nella rete Internet di un&#8217;opera coperta da diritto d&#8217;autore senza averne diritto (cfr. in particolare Cass., sez. 3^, 4 luglio 2006 &#8211; 10 ottobre 2006, n. 33945, cit.) &#8211; c&#8217;è indubbiamente un risvolto della misura cautelare che può essere riguardato come un&#8217;inibitoria a proseguire in tale attività penalmente illecita. Ma si rimane nell&#8217;ambito del sequestro preventivo che investe direttamente la disponibilità del sito web e che, solo come conseguenza, ridonda anche in inibizione di attività.</p>
<p>Sicchè sussiste, sotto questo profilo, il carattere reale del sequestro preventivo che quindi non viola il principio di tipicità delle misure cautelari penali.</p>
<p>12. L&#8217;originario provvedimento del g.i.p., annullato dal tribunale per il riesame, ha disposto poi che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibissero ai rispettivi utenti l&#8217;accesso all&#8217;indirizzo del sito web denominato www.thepiratebay.org, ai relativi alias e nomi di dominio rinvianti al sito medesimo.</p>
<p>Nella specie pertanto al sequestro preventivo del sito web si accompagna una vera e propria inibitoria che &#8211; questa sì &#8211; è priva del carattere reale, ma ciò non inficia la legittimità della misura cautelare nel suo complesso giacchè comunque è soddisfatto il principio di tipicità e di legalità.</p>
<p>Occorre infatti considerare in proposito che in questa specifica materia (della circolazione di dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all&#8217;autorità giudiziaria dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, artt. 14 e 16, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell&#8217;informazione. Tale normativa speciale, nel prevedere in generale la libera circolazione &#8211; nei limiti però del rispetto del diritto d&#8217;autore: art. 4, comma 1, lett. a) &#8211; di tali servizi, quali quelli prestati dai provider per l&#8217;accesso alla rete informatica Internet, contempla anche, come deroga a tale principio, che la libera circolazione di un determinato servizio possa essere limitata con provvedimento dell&#8217;autorità giudiziaria per motivi attinenti all&#8217;opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati. In particolare l&#8217;art. 14, comma 3, art. 15, comma 3, e art. 16, comma 3, prevedono che l&#8217;autorità giudiziaria possa esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine alle violazioni commesse; disposizioni queste che vanno lette unitamente al successivo art. 17; il quale esclude sì un generale obbligo di sorveglianza nel senso che il provider non è tenuto a verificare che i dati che trasmette concretino un&#8217;attività illecita, segnatamente in violazione del diritto d&#8217;autore, ma &#8211; congiuntamente all&#8217;obbligo di denunciare l&#8217;attività illecita, ove il prestatore del servizio ne sia comunque venuto a conoscenza, e di fornire le informazioni dirette all&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;attività illecita &#8211; contempla che l&#8217;autorità giudiziaria possa richiedere al prestatore di tali servizi di impedire l&#8217;accesso al contenuto illecito (art. 17, comma 3).</p>
<p>La lettura congiunta di tali disposizioni consente di affermare che sussiste un potere inibitorio dell&#8217;autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l&#8217;accesso alla rete informatica Internet al solo fine di impedire la prosecuzione della perpetrazione del reato di cui all&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit.</p>
<p>Tale inibitoria peraltro deve essere rispettosa del principio di &#8220;proporzionalità&#8221; (D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 5, comma 2, lett. b, cit.) della limitazione dell&#8217;accesso rispetto all&#8217;obiettivo di individuazione e perseguimento di reati, atteso che la circolazione di informazioni sulla rete informatica Internet rappresenta pur sempre una forma di espressione e diffusione del pensiero che ricade nella garanzia costituzionale dell&#8217;art. 21, primo comma, Cost. (cfr. in proposito Cass., sez. 3^, 11 dicembre 2008 &#8211; 10 marzo 2009, n. 10535, che, con riferimento ai blog sulla rete Internet, distingue tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa);</p>
<p>profilo questo che però nella specie non viene in rilievo perchè il ricorso in esame pone solo il quesito dell&#8217;astratta configurabilità, o meno, di un&#8217;inibitoria di accesso ad un sito web mediante la rete informatica Internet, quale provvedimento del giudice penale che acceda ad un sequestro preventivo del sito stesso. Tale inibitoria può essere adottata &#8220;anche in via d&#8217;urgenza&#8221;, come espressamente prevedono l&#8217;art. 14, comma 3, art. 15, comma 3, e art. 16, comma 3, sicchè, coniugando tali disposizioni con l&#8217;art. 321 c.p.p., è possibile che il giudice penale, nel disporre il sequestro preventivo del sito web, che &#8211; come già rilevato &#8211; costituisce una misura cautelare di carattere reale, possa contestualmente richiedere ai provider di escludere l&#8217;accesso al sito al limitato fine, nella specie, di precludere l&#8217;attività di illecita diffusione di opere coperte da diritto d&#8217;autore; così realizzandosi un rafforzamento della cautela che dalla mera sottrazione della disponibilità della cosa, tipica del sequestro preventivo, si amplia fino a comprendere anche una vera e propria inibitoria di attività, rispettosa anch&#8217;essa, nella particolare fattispecie in esame, del principio di tipicità e di legalità in quanto riferibile ad espresse e specifiche previsioni normative.</p>
<p>Quindi il quesito di diritto sopra posto trova, nelle citate disposizioni, una risposta affermativa nel senso che, sussistendo gli elementi del reato di cui all&#8217;art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis), cit., il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell&#8217;attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte da diritto d&#8217;autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l&#8217;accesso al sito al limitato fine di precludere l&#8217;attività di illecita diffusione di tali opere.</p>
<p>13. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente rinvio al tribunale di Bergamo.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte annulla l&#8217;ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Bergamo.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Bergamo Sezione penale del dibattimento in funzione di giudice del riesame &#8211; ordinanza di accoglimento di riesame avverso sequestro preventivo</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=331</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale del Riesame di Bergamo deposita, in data 3 ottobre 2008, le motivazioni del riesame avverso il provvedimento del GIP di Bergamo che disponeva il sequestro preventivo del sito internet www.thepiratebay.org, ritenendo assorbente il assorbente il motivo relativo all'impossibilità di configurare un provvedimento di sequestro come quello posto in essere in quanto "produce l'effetto di sovvertire natura e funzione" del sequestro preventivo conosciuto dal nostro ordinamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Repubblica Italiana<br />
Tribunale di Bergamo<br />
Sezione penale del dibattimento in funzione di giudice del riesame</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Ordinanza di accoglimento di riesame avverso sequestro preventivo &#8211; art. 324 c.p.p. –</strong><br />
********<br />
Il Tribunale di Bergamo, composto dai Magistrati:<br />
dott. Vittorio Masia Presidente<br />
dott. Stefano Storto Giudice Rel.<br />
dott. Marialuisa Mazzola Giudice</p>
<p><strong>letti</strong><br />
gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di S.K.P. Ed altri per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 171 ter co. 2 lett a bis) L. 633/41 ed esaminata la documentazione;</p>
<p><strong>udite</strong><br />
le parti all&#8217;udienza in data 24.9.2008;</p>
<p><strong>premesso</strong><br />
che, su richiesta del Pubblico Ministero, in data 1.8.2008 il GIP di Bergamo disponeva il sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org, disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti – anche a mente degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003 – l&#8217;accesso:<br />
all&#8217;indirizzo www.thepiratebay.org;<br />
ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo;<br />
all&#8217;indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell&#8217;attualità ed in futuro;</p>
<p><strong>rilevato</strong><br />
che con ricorso ex art. 324 c.p.p. e successiva memoria depositata il giorno dell&#8217;udienza, i difensori di S.K. chiedevano la revoca del sequestro, eccependo nullità di ordine processuale; difetto di giurisdizione; insussistenza del fumus delicti; nonché falsa applicazione dell&#8217;art. 321 c.p.p., degli artt. 14/17 D.L.vo 70/03 e della direttiva 2000/31/CE;</p>
<p><strong>ritenuto</strong><br />
che non può allo stato revocarsi in dubbio la sussistenza del fumus delicti (quantomeno secondo la tipicità dell&#8217;art. 171 co. 1 lett. a bis) L. 633/41), alla luce di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, che riferisce di un elevatissimo numero di contatti al sito in questione registrati sul territorio nazionale (in termini di alcune centinaia di migliaia);<br />
che tali contatti, per specificità, l&#8217;evidenza e l&#8217;ampiezza dell&#8217;offerta contenuta nel sito oggetto di cautela, devono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in una significativa parte, all&#8217;acquisizione in rete di beni protetti dal diritto di autore, in violazione delle norme a presidio dello stesso;<br />
che in proposito a nulla rileva il fatto che tali beni non siano nella diretta disponibilità degli indagati, ma collocati in archivi contenuti in apparecchi elettronici di altri soggetti, dal momento che solo le informazioni contenute nel sito in questione (nel quale si trovano le chiavi per accedere agli archivi di cui sopra e attingerne direttamente documenti) consentono la realizzazione di quei contatti in numero esorbitante cui fa riferimento la Guardia di Finanza;<br />
che in tale contesto risulta del tutto evidente come gli indagati, attraverso il sito www.thepiratebay.org, quantomeno mettano a disposizione del pubblico della rete opere dell&#8217;ingegno protette, condotta astrattamente rispondente alla tipicità dell&#8217;art. 171 citato;<br />
che, riconosciuto il fumus per come esposto, deve altresì affermarsi la sussistenza del periculum, dovendosi in proposito osservare che l&#8217;elevatissimo numero di connessioni rilevate induce a ritenere in via probabilistica (valutazione del tutto compatibile con il carattere della delibazione cautelare) l&#8217;attualità della commissione del delitto ipotizzato;<br />
che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all&#8217;affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana;</p>
<p><strong>considerato</strong><br />
che occorra ora esaminare il profilo inerente alla falsa applicazione dell&#8217;art. 321 c.p.p., che, in quanto attinente al merito, ha natura assorbente degli ulteriori profili eccepiti;</p>
<p><strong>ritenuto</strong><br />
che le misure cautelari – e segnatamente i sequestri, secondo l&#8217;ordinamento processuale penale – hanno carattere di numerus clausus, non conoscendo il codice di rito un istituto atipico quale quello di cui all&#8217;art. 700 c.p.c.;<br />
che di conseguenza non è giuridicamente possibile emettere sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi nominate per le quali l&#8217;istituto fu concepito;<br />
che il sequestro preventivo ha una evidente natura reale (come peraltro fatto palese dallo stesso nomen iuris del genere al quale esso appartiene), in quanto si realizza nell&#8217;apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res, che sottrae il bene alla libera disponibilità di chiunque;<br />
che dunque l&#8217;ambito di incidenza del sequestro preventivo deve essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento;</p>
<p><strong>considerato</strong><br />
che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall&#8217;Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone;<br />
che tale decreto (pur astrattamente in linea con la previsione degli artt. 14 e ss. D.L.vo 70/03), lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l&#8217;ambito di incidenza del provvedimento da quello reale – come detto ambito proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l&#8217;ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione;</p>
<p><strong>ritenuto</strong><br />
che l&#8217;uso del tipo di cui all&#8217;art. 321 c.p.p., quale inibitoria di attività, non può però essere condiviso, in quanto produce l&#8217;effetto di sovvertirne natura e funzione, di talché il sequestro deve essere annullato;</p>
<p><strong>PQM</strong><br />
visti gli artt. 321, 322 e 324 c.p.p.</p>
<p><strong>annulla</strong><br />
il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1.8.2008 dal GIP di questo Tribunale.<br />
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.<br />
Così deciso in Bergamo, il 24 settembre 2008</p>
<p><strong>F.to I Giudici</strong></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span> <mce:style><!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --> <!--[endif]--><!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabella normale"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Il Tribunale del Riesame di Bergamo deposita, in data 3 ottobre 2008, le motivazioni del riesame avverso il provvedimento del GIP di Bergamo che disponeva il sequestro preventivo del sito internet www.thepiratebay.org, ritenendo assorbente il assorbente il motivo relativo all&#8217;impossibilità di configurare un provvedimento di sequestro come quello posto in essere in quanto &#8220;produce l&#8217;effetto di sovvertire natura e funzione&#8221; del sequestro preventivo conosciuto dal nostro Ordinamento.</p>
<p><strong>Repubblica Italiana<br />
Tribunale di Bergamo<br />
Sezione penale del dibattimento in funzione di giudice del riesame<br />
ordinanza di accoglimento di riesame avverso sequestro preventivo<br />
- art. 324 c.p.p. –</strong></p>
<p class="MsoNormal">********<br />
Il Tribunale di Bergamo, composto dai Magistrati:<br />
dott. Vittorio Masia Presidente<br />
dott. Stefano Storto Giudice Rel.<br />
dott. Marialuisa Mazzola Giudice</p>
<p><strong>letti</strong><br />
gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di S.K.P. Ed altri per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 171 ter co. 2 lett a bis) L. 633/41 ed esaminata la documentazione;</p>
<p><strong>udite</strong><br />
le parti all&#8217;udienza in data 24.9.2008;</p>
<p><strong>premesso</strong><br />
che, su richiesta del Pubblico Ministero, in data 1.8.2008 il GIP di Bergamo disponeva il sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org, disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti – anche a mente degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003 – l&#8217;accesso:<br />
all&#8217;indirizzo www.thepiratebay.org;<br />
ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo;<br />
all&#8217;indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell&#8217;attualità ed in futuro;</p>
<p><strong>rilevato</strong><br />
che con ricorso ex art. 324 c.p.p. e successiva memoria depositata il giorno dell&#8217;udienza, i difensori di S.K. chiedevano la revoca del sequestro, eccependo nullità di ordine processuale; difetto di giurisdizione; insussistenza del fumus delicti; nonché falsa applicazione dell&#8217;art. 321 c.p.p., degli artt. 14/17 D.L.vo 70/03 e della direttiva 2000/31/CE;</p>
<p><strong>ritenuto</strong><br />
che non può allo stato revocarsi in dubbio la sussistenza del fumus delicti (quantomeno secondo la tipicità dell&#8217;art. 171 co. 1 lett. a bis) L. 633/41), alla luce di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, che riferisce di un elevatissimo numero di contatti al sito in questione registrati sul territorio nazionale (in termini di alcune centinaia di migliaia);<br />
che tali contatti, per specificità, l&#8217;evidenza e l&#8217;ampiezza dell&#8217;offerta contenuta nel sito oggetto di cautela, devono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in una significativa parte, all&#8217;acquisizione in rete di beni protetti dal diritto di autore, in violazione delle norme a presidio dello stesso;</p>
<p class="MsoNormal">che in proposito a nulla rileva il fatto che tali beni non siano nella diretta disponibilità degli indagati, ma collocati in archivi contenuti in apparecchi elettronici di altri soggetti, dal momento che solo le informazioni contenute nel sito in questione (nel quale si trovano le chiavi per accedere agli archivi di cui sopra e attingerne direttamente documenti) consentono la realizzazione di quei contatti in numero esorbitante cui fa riferimento la Guardia di Finanza;<br />
che in tale contesto risulta del tutto evidente come gli indagati, attraverso il sito www.thepiratebay.org, quantomeno mettano a disposizione del pubblico della rete opere dell&#8217;ingegno protette, condotta astrattamente rispondente alla tipicità dell&#8217;art. 171 citato;<br />
che, riconosciuto il fumus per come esposto, deve altresì affermarsi la sussistenza del periculum, dovendosi in proposito osservare che l&#8217;elevatissimo numero di connessioni rilevate induce a ritenere in via probabilistica (valutazione del tutto compatibile con il carattere della delibazione cautelare) l&#8217;attualità della commissione del delitto ipotizzato;<br />
che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all&#8217;affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana;</p>
<p><strong>considerato</strong><br />
che occorra ora esaminare il profilo inerente alla falsa applicazione dell&#8217;art. 321 c.p.p., che, in quanto attinente al merito, ha natura assorbente degli ulteriori profili eccepiti;</p>
<p><strong>ritenuto</strong><br />
che le misure cautelari – e segnatamente i sequestri, secondo l&#8217;ordinamento processuale penale – hanno carattere di numerus clausus, non conoscendo il codice di rito un istituto atipico quale quello di cui all&#8217;art. 700 c.p.c.;<br />
che di conseguenza non è giuridicamente possibile emettere sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi nominate per le quali l&#8217;istituto fu concepito;<br />
che il sequestro preventivo ha una evidente natura reale (come peraltro fatto palese dallo stesso nomen iuris del genere al quale esso appartiene), in quanto si realizza nell&#8217;apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res, che sottrae il bene alla libera disponibilità di chiunque;<br />
che dunque l&#8217;ambito di incidenza del sequestro preventivo deve essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento;</p>
<p><strong>considerato</strong><br />
che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall&#8217;Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone;<br />
che tale decreto (pur astrattamente in linea con la previsione degli artt. 14 e ss. D.L.vo 70/03), lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l&#8217;ambito di incidenza del provvedimento da quello reale – come detto ambito proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l&#8217;ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione;</p>
<p><strong>ritenuto</strong><br />
che l&#8217;uso del tipo di cui all&#8217;art. 321 c.p.p., quale inibitoria di attività, non può però essere condiviso, in quanto produce l&#8217;effetto di sovvertirne natura e funzione, di talché il sequestro deve essere annullato;</p>
<p><strong>PQM</strong></p>
<p class="MsoNormal">visti gli artt. 321, 322 e 324 c.p.p.</p>
<p><strong>annulla</strong><br />
il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1.8.2008 dal GIP di questo Tribunale.<br />
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.</p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &amp;amp;amp;"><br />
Così deciso in Bergamo, il 24 settembre 2008</span></p>
<p><strong>F.to I Giudici</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 30 ottobre 2008 (dep. 4 dicembre 2008), n. 45078</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=312</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[reati informatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[La Suprema Corte, decidendo su un conflitto di competenza tra due GIP, conferma la norma transitoria della l. 125/2008 che assegna il procedimento al GIP territoriale qualora lo stesso sia stato iscritto prima dell'entrata in vigore della legge (l. 48/2008) che ha istituito il GIP distrettuale per i reati informatici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Con ordinanza del 16-6-2008 il gip del Tribunale di Napoli &#8211; a seguito di richiesta del pubblico ministero di rinnovazione della misura cautelare in carcere, già emessa ex art. 27 c.p.p. dal gip del Tribunale di Nola, nei confronti di Saviano Antonio e Franzese Antonino per i reati di cui all&#8217;art. 640-ter comma II c.p &#8211; ha sollevato conflitto di competenza avverso il provvedimento del gip del Tribunale di Nola del 28-5-2008.</p>
<p>Nel provvedimento oggetto di conflitto il gip del Tribunale di Nola, nel declinare la propria competenza, aveva dedotto che astrattamente la competenza territoriale per i delitti di cui all&#8217;art. 640-ter c.p. sarebbe appartenuta al Tribunale di Nola, nel cui circondario i delitti si erano consumati , ma che la legge 18 marzo 2008 n. 48 , nel risistemare la disciplina sostanziale e processuale dei reati informatici, aveva ulteriormente ampliato il numero dei reati attribuiti alla competenza dei pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, aggiungendo all&#8217;art. 51 c.p.p. il comma 3-quinquies che vi aveva incluso anche i delitti di cui si tratta.</p>
<p>Il gip del Tribunale di Nola aveva rilevato che non era stata dalla citata legge apportata alcuna modifica all&#8217;art. 328 c.p.p., ma aveva ritenuto che ciò fosse dovuto a un difetto di coordinamento che doveva essere comunque risolto nel senso della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, essendo a suo avviso ricavabile dal sistema il principio che il giudice per le indagini preliminari competente è sempre quello del tribunale presso il quale si trova il pubblico ministero competente, e per queste ragioni si era dichiarato incompetente e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, evidenziando che le esigenze cautelari erano tali da soddisfare il requisito dell&#8217;urgenza per l&#8217;emissione di una misura cautelare da parte del giudice incompetente.</p>
<p>Il gip presso il Tribunale di Napoli , nel sollevare il conflitto negativo di competenza, ha evidenziato:</p>
<p>che la competenza del giudice non deriva affatto da quella dell&#8217;ufficio del pubblico ministero, ma vale anzi il principio contrario;</p>
<p>che la dichiarazione d&#8217;incompetenza del gip del Tribunale di Nola era stata pronunciata non in forza di una norma relativa all&#8217;intervento del giudice nel procedimento, bensì sulla base di un disposto normativo che attribuiva le competenze d&#8217;indagine al pubblico ministero distrettuale; che l&#8217;art. 25 della Costituzione statuisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” e che in materia di competenza non può essere utilizzato il criterio analogico di cui all&#8217;art. 12 delle preleggi;</p>
<p>che la scelta del legislatore appariva, nel caso di specie, il frutto di una specifica volontà di distrettualizzare le indagini preliminari, per legittime scelte discrezionali in tema d&#8217;investigazione, senza però intaccare la competenza del giudice naturale, sia quella relativa alla fase dibattimentale che quella riguardante la fase rientrante nella competenza funzionale del gip/gup;</p>
<p>che ogni qualvolta il legislatore aveva novellato l&#8217;art. 51 c.p.p. distrettualizzando le funzioni del pubblico ministero (dapprima in tema di reati di valenza mafiosa, poi successivamente per quelli di matrice terroristica) aveva , di pari passo, interpolato Part. 328 c.p.p., con la conseguenza che non avendolo fatto non gli si poteva attribuire una volontà normativa sul punto.</p>
<p><strong>Osserva in diritto</strong></p>
<p>La Corte ritiene che, alla luce della disciplina della materia vigente al momento in cui è stato sollevato il conflitto di competenza , le ragioni esposte dal gip del Tribunale di Napoli nell&#8217;ordinanza emessa ex art. 30 c.p.p. appaiano corrette.</p>
<p>Infatti l&#8217;art.11 della legge 18-3-2008 n. 48 aveva modificato il testo dell&#8217;art. 51 c.p.p. aggiungendo il comma 3-quinquies &#8211; che prevede, per quello che qui interessa, che quando si tratta di procedimenti per i delitti , consumati o tentati , di cui all&#8217;art. 640 ter c.p., “le funzioni indicate dal comma 1, lettera a) del presente articolo sono attribuite all&#8217;ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente” &#8211; ma il legislatore non aveva contemporaneamente apportato alcuna modifica all&#8217;art. 328 c.p.p., per cui le funzioni di giudice per le indagini preliminari secondo gli ordinari criteri di determinazione della competenza spettavano, nel momento in cui è insorto il contrasto, al gip del Tribunale di Nola.</p>
<p>Successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, ma in ultima analisi la soluzione del conflitto deve essere la stessa.</p>
<p>Al riguardo va anzitutto detto che la legge 24-7-2008 n. 125, nel convertire con modificazioni il d. 1. 23-5-2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha aggiunto all&#8217;art. 328 c.p.p il comma 1-quater che prevede che “ quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell&#8217;art. 51, comma 3 quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l&#8217;udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.</p>
<p>Il legislatore ha così introdotto la norma di cui il gip del Tribunale di Napoli nel sollevare conflitto aveva rilevato l&#8217;assenza, traendone coerenti conseguenze, in quanto ha stabilito anche per i delitti di cui all&#8217;art. 640 ter c.p. che , in correlazione con l&#8217;attribuzione delle relative indagini all&#8217;ufficio del pubblico ministero distrettuale, le funzioni di gip e di gup siano esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto.</p>
<p>Ma nel contempo l&#8217;art. 12-bis della stessa legge 24 luglio 2008 n. 125 ha modificato la legge 18 marzo 2008 n. 48 aggiungendo all&#8217;articolo 11, dopo il comma 1, un comma 1-bis che stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell&#8217;articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all&#8217;articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».</p>
<p>Di conseguenza per i procedimenti iscritti prima dell&#8217;entrata in vigore, avvenuta il 5 aprile 2008, della legge 18 marzo 2008 n. 48 &#8211; quale, per quanto risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, è quello di cui si tratta &#8211; permangono gli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale che nel caso di specie appartiene al gip del Tribunale di Nola, non essendo in contestazione il luogo di consumazione del reato.</p>
<p><strong>P.Q.M</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dichiara la competenza del Tribunale di Nola, cui dispone trasmettersi gli atti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30-10-2008</p>
<p>Il Consigliere estens.<br />
Dott. Uliana Armano</p>
<p>Il Presidente<br />
Dott. Umberto Giordano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIP Bergamo – Decreto di Sequestro Pirate Bay, 1 agosto 2008</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=304</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[art. 321 c.p.p. – modalità di esecuzione del sequestro preventivo su risorse di rete localizzate al di fuori della giurisdizione italiana – ordine di blocco delle risoluzioni DNS agli operatori italiani – sussiste
art. 14 DLGV 70/2003 – applicabilità tramite art. 321 c.p.p. – sussiste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N.3277/08 PM.<br />
N.5329/08 GIP<br />
REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Tribunale di Bergamo</strong><strong> Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari</strong><strong> e della Udienza Preliminare</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il Giudice dr. Raffaella Mascarino,<br />
sulla richiesta di sequestro preventivo depositata dal Pubblico Ministero in data 25 luglio 2008 avente ad oggetto il sito web rispondente all’indirizzo www.thepiratebay.org;<br />
- ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito rnedesimo:<br />
- all’indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità e in futuro.<br />
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:<br />
- … omissis …<br />
-… omissis …<br />
-… omissis …<br />
-… omissis …<br />
tutti assistiti o difesi d’ufficio dall’Avv. Francesca CARMINATI, del Foro di Bergamo, con studio in Treviglio, via XX Settembre n. 17 – Tel. 0363.304582 / Fax 0363.47984<br />
in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110 c.p. e 171 – ter, comma 2, lettera a bis), della Legge 22 aprile 1941 n. 633 pochi in concorso tra loro e con altri attualmente ignoti, in violazione dell’articolo 16 della suddetta logge ed a fini di lucro, comunicavano al pubblico opere dell’ingegno protette dai diritto di autore, in particolare file musicali; documenti di testo; riproduzioni digitali di pubblicazioni a stampa; audiolibri; immagini; opere cinematografiche a televisive; programmi informatici (secondo il dettagliato elenco dinamico, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito medesimo, distinto per tipologie di file, reperibile a partire dall’indirizzo web http://thepiratebay.org/browse), immettendo le opere stesse sulla rete Internet attraverso il sito identificato dai seguenti nomi di dominio (tutti alias del medesimo sito):<br />
- www.thepiratebay.org:<br />
- www.angloamericanletting.corn;<br />
- www.piratebay.net<br />
- www.piratebay.org<br />
- www.thepiratebay.com<br />
- wwvw.thepiratebay.net;<br />
- www.thepiratebay.org<br />
fatto commesso adibendo il suddetto sito a torrent tracker e quindi rendendo disponibili, sulle corrisponderti “pagine web” codici alfanumerici complessi del tipo “torrent”, in grado di identificare univocamente i singoli file e di consentire, agi utenti registrati sul sito, di scambiare tra loro copie integrali o parziali dei file stessi; ravvisandosi il lucro negli introiti delle inserzioni pubblicitarie a pagamento inserite sul sito stesso, come pure nella tariffa – non inferiore ad Euro cinquemila – applicata agli utenti che accedono al sito in deroga alle politiche di utilizzo prescritte dagli amministratori.<br />
Con l’aggravante di cui all’arr. 61 n. 7 c.p.., per aver cagionato ai detentori del diritto patrimoniale di autore sulle suddette opere un danno patrimoniale di rilevante gravità (essendo indici sintomatici della ritenuta gravità sia l’elevatissimo numero di opere dell’ingegno abusivamerne circolanti tramite il sito che il considerevole prezzo di mercato del software reso disponibile, comprensivo sia di sistemi operativi che di programmi informatici applicativi per uso professionale). Fatto commesso in luogo sconosciuto, in permanenza attuale<br />
<strong>RILEVATO</strong><br />
Gli elementi acquisiti appaiono idonei ed integrare quanto meno il fumus delle ipotizzate violazioni, penalmente rilevanti, del diritto d’autore, come pure della sottostante struttura associativa, strumentale alla consumazione dei reati stessi.<br />
Giova delineare i caratteri fondamentali comuni delle condotte contestate, connotate da peculiari modalità di impiego del mezzo telematico.<br />
In conformità ad una tendenza ormai consolidata, il materiale coperto da diritto di autore non viene diffuso attraverso la pubblicazione su un server, (come avviene per gli ordinari siti internet) e quindi su en sistema informatica fisso, stabile.<br />
Un simile sistema, per la sua staticità, sarebbe facilmente identificabile e rintracciabile, essendo univocamente identificato – sulla rete telematica – da un determinato codice numerico (cd. “indirizzo IP”).<br />
Sarebbe ugualmente possibile, su queste basi, la compiuta ricostruzione dei collegamenti al server, attraverso l’esame dei registri elettronici dei fonitori di servizi internet (comunemente e tecnicamente noti come file di log degli internet service provider), così da consentire l’identificazione sia degli utenti che hanno pubblicato il materiale in spregio del diritto d’autore che degli utenti i quali, simmetricamente, lo hanno prelevato dal server stesso.<br />
Nel caso in esame, al contrario, il materiale destinato alla diffusione non è concentrato su un server fisso, ma rimane sugli apparati informatici dei singoli utenti, che scambiano direttamente dati, interagendo “da pari a pari” (donde la definizione di circuito “peer-to-peer”).<br />
Si crea, in altri termini, una rete “a geometria variabile”, dinamica, il cui assetto contingente è determinato dall’identità dei singoli apparati degli utenti connessi tra loro in un determinato momento.<br />
In una simile architettura, i sever non sono del tutto assenti, svolgendo la diversa (ma pur sempre fondamentale) funzione di gestire le connessioni tra gli utenti e l’indicizzazione dei file. E’ indispensabile, infatti, che l’utente interessato al prelievo o allo scambio di particolari dati sia in grato di sapere se dove ed in quale misura possa reperirli nel momento in cui si connette alla rete mondiale (accertamento precluso agli ordinari strumenti di ricerca, che non sono in grado di documentare e localizzare il contenuto dei singoli computer).<br />
Tale è infatti, la funzione del sito internet “www.thepiratebayy.org”, che non conserva – sui server che lo ospitano – i file che interessano ai suoi utenti e non li mette a disposizione di questi ultimi in modo diretto ed immediato, ma svolge fina funzione di “smistamente” (tecnicamente “tracking” o tracciamento).<br />
Ilsito, in pratica, definisce e fornisce un complesso codice alfanumerico di collegamento (“torrent”) univoco per ciascun singolo file, quale che sia la sua natura (file musicale, documento di testo, immagine statica, copia speculare di un Dvd video, software o altro).<br />
Grazie a questa univoca codificazione, gli utenti che eccedono elle pagine di ”ThePirateBay” sono posti in condizione di interagire, instaurando collegamenti e scambi sulla base di quel comune dato identificativo, che consente la convergenza di domanda e offerta.<br />
La funzione del sito, in definitiva, è strettamente strumentale alla consumazione dello scambio di file al di fuori delle fonti messe a disposizione dai detentori dei diritto di autore e comunque al di fori degli ordinari e leciti circuiti cominciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.<br />
La gestione del sito stesso può pertanto ricondursi, al paradigma delittuoso ex art. 171 ter con specifico riferimento alle previsioni del comma 2, lettera a bis), di tale previsione incriminatrice.<br />
Ed invero può ritenersi che gli odierni indagati, in concorso tra loro e con terzi attualmente ignoti, in violazione dell’articolo 16 della L. 633/1941 ed a fini di lucro, abbiano comunicato e tuttora comunichino al pubblico opere dell’ ingegno protette dal diritto d’autore, immettendo le opere stesse sulla rete Internet atttaverso il sito identificato dai seguenti nomi di dominio (tutti alias del medesimo sito):<br />
- www.thepiratebay.org:<br />
- www.angloamericanletting.corn;<br />
- www.piratebay.net<br />
- www.piratebay.org<br />
- www.thepiratebay.com<br />
- wwvw.thepiratebay.net;<br />
- www.thepiratebay.org<br />
Il sito, nell’attualità, è anche identificato dall’indirizzo IP statico 83.140.176.146 al quale rinviano il nome di dominio principale ed i relativi alias. Tale indirizzo, tuttavia, è suscettibile di essere variato con relativa rapidità e facilità così da non potersi considerare un elemento essenziale dei sito stesso, ma semplicemente un dato complementare, funzionale all’accesso da parte degli utenti.<br />
L’ipotesi appare vieppiù fondata – anzi del tutto pacifica – avendo riguardo agli assetti ed ai contenuti del sito caro in esame, che programmaticamente non prevede alcune attenzione al rispetto dei diritti di autore.<br />
Tanto può evincersi dalla denominazione, innanzitutto – sintomatica di un chiaro e convinto riferimento alta “pirateria informatica” ( The Pirate Bay La baia dei pirati) – come pure dalle indicazioni riportare sulle pagine stesse del sito, dove si evidenzia, tra l’altro che gli unici contenuti destinati ad essere filtrati e bloccati dagli amministratori di sistema sono quelli concretamente fastidiosi ovvero dannosi per gli utenti, vale e dire virus informatici, messaggi in qualche modo molesti (cd. “spam”), file contraffatti (cd. “fake” – falsi – il cui contenuto non risponde alla denominazione), con esclusione di ogni altro file e quindi senza alcun discrimine tra contenuti legalmente detenuti e diffusi e contenuti che al contrario non lo sono, come si evince dal forum “Suprbay”, spazio virtuale di discussione disponibile per gli utenti di “piratebay” e raggiungibile dal sito stesso (cfr. le pagina web http://suprbay.orgshowthread.php?=183.) per comodità stampata ed allegata in copia alla presente richiesta, casi come estratta dallo scrivente in data odierna). Come é evidenziato nella querela in atti e nei relativi allegati, poi, il sito de qua (un vero e proprio “portale”, in senso tecnico informatico, per l’ampiezza delle risone gestito) é statisticamente ricompreso tra i duecento siti web più visitati al mondo (102° in assoluto alla data del 16 maggio 2008 secondo le indicazioni riportate sul silo delle società “Alexa” – azienda statunitense stie si occupa di statistiche sul traffico di Internet – all’indirizzo http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global〈=none&amp;page=2<br />
ed è quotidianamente frequentato e fruito da centinaia di migliaia di utenti, fino ad arrivare, asseritamente, ad un picco massimo di tre milioni di utenti connessi, intenti a scambiare, complessivamente, oltre 500.000 collezioni composte da svariati album musicali.<br />
Come risulta dalle stesse statistiche del sito, i cento file più ricercati (ai fini dello scambio) dagli utenti del sito appaiono essere opere protette dal diritto di autore, di variegata natura (cfr. lo stesso sito de quo, all’indirizzo: http://thepiratebay.org/top) e segnatamente opere audiovisive (cfr. in particolare la pagina web http://thepiratebay.org/top/all) il cui estratto alla data odierna si allega comunque in copia, per comodità di consultazione).<br />
Alla stregua delle stesse considerazioni, con riferimento alla posizione degli odierai indagati, può ravvisarsi almeno il fumus del reato di associazione per delinquere, in considerazione della chiara sussistenza di un sodalizio criminoso tra di essi, con usa ripartizione dei ruoli tendenzialmente definita e l’adozione di un preciso programma criminoso, precisato nei presupposti ideologici, nei contenuti, nella portata e nelle modalità operative.<br />
In relazione a tale ipotesi delittuosa, tuttavia, non vi sono attualmente elementi per ritenere la competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria italiana. La struttura organizzativa, invero, appare organizzata e realizzata interamente all’estero, in quanto gli apparati informatici dei server<br />
come risulta dalle informazioni di pubblico domino reperibili in Internet – sono stati materialmente collocali dapprima in Svezia, quindi in Olanda a comunque, al momento, non vi è prova di una loro collocazione almeno parziale in territorio italiano.<br />
Non può escludersi, invece, la competenza dall’Autorità giudiziaria italiana in ordine al reato di cui alla superiore incolpazione, non essendo noto il luogo di consumazione delle singole condotte di illecito scambio e potendo ritenersi che almeno una parte degli scambi coinvolga utenti di nazionalità italiana o comunque operanti in Italia (il sito à agevolmente accessibile da qualsivoglia apparato informatico collocato nel territorio dallo Stato, purché collegato alla rete Internet e le statistiche danno conto di una diffusione degli accessi su scala mondiale).<br />
Una simile considerazione appare vieppiù confortata dall’informativa della Guardia di Finanza di Bergamo datata 4 giugno 2008.<br />
Rappresenta la P.G. operante, ad integrazione di quanto segnalato fin dall’origine, che la frequentazione del sito da parte di utenti italiani é un’ipotesi ampiamente confortata dai dati statistici disponibili, che danno conto di 450.000 contatti mensili, sui sito stesso, da parte di utenti italiani, che nel complesso costituiscono il 2,3% dei visitatori del sito.<br />
Non può escludersi, conseguentemente, la competenza dei Giudice in indirizzo.<br />
Poste simili premesse, può senz’altro ritenersi sussistente il fumus degli ipotizzati reati, almeno astrattamente ravvisabili e configurabili nelle descritte condotte di scambio nonché – a monte nella stessa predisposizione del sito de quo, che costituisce l’indispensabile baricentro del descritto circuito di file sharing.<br />
Poiché, dunque, il sito è strettamente e ontologicamente funzionale alla consumazione dei reati ascrivibili ai singoli utenti – e comunque pubblicizza, promuove, consenta e favorisce la condivisione di opere coperte da copyright di fatto propagandole ad un numero indeterminato ed illimitato di destinatari la sua creazione, organizzazione e gestione non solo assume rilievo penale per sé sola, ma integra una forma di concorso degli indagati nei reati ex art. 171 e 171 ter commessi dai singoli utenti, ovunque essi si trovino.<br />
Pacifico è il fine di lucro ascrivibile agli indagati stessi, costituendone indici sintomatici, segnatamente, l’espressa previsione di sanzioni economiche agli utenti medesimi qualora disattendano le citate condizioni, e l’ampio, articolato sfruttamento della pubblicità sulle pagine del sito.<br />
Inequivoco, sono il primo profilo, è quanto riportato sulle pagine del sito ed in particolare alla pagina http://thepiratebay.org/policy, con riferimento al seguente passaggio, qui testualmente riportato:<br />
“We do not censor but we do block people that use our service wrongfullyi.e. commecial organisations that have not cleare the usage with us firts We reserve the rights to charge for usage of the tracker in case this policy is violated. The charge will consist of a basic fee of EUR 5.000 plus bandwidth and other costs that may arise due to the violation”. (“Non censuriamo ma blocchiamo chi usa scorrettamente il nostro servizio, ad esempio organizzazioni commerciali che non abbiano preliminarmente chiarito le condizioni d’uso con noi. Ci riserviamo il diritto di applicare sanzioni pecuniarie per l’uso del tracker (il sito). in caso di violazione di questa regola. La sanzione consisterà in una somma base di euro cinquemila più il costo della banda di trasmissione impegnata e gli ulteriori altri costi eventualmente conseguenti alla violazione”).<br />
Sotto il secondo profilo richiamato, si evidenzia che le pagine del sito ospitano, nella quasi totalità, banner pubblicitari (riquadri commenti immagini, animazioni e suoni funzionali alla pubblicità di prodotti e servizi che consentono di accedere ai siti di produttori o fornitori), con conseguenti introiti stimabili – almeno approssimativamente – nell’ordine dei milioni di dollari, secondo la documentazione in atti (elci. tabella “Total Revenues” (ricavi totali) a pag. 28 dell’allegato intitolato: “The PirateBay bittorrent tracker and portal – A report for the International Federation of the Phonographic Industry” – November 2007 – Envisional).<br />
Anche escludendo le pur palesi finalità di lucro, i fatti per cui si procede sarebbero comunque riconducibili al paradigma delittuoso dell’art. 171, comma 1 lettera a bis), per avere gli indagati e gli ignoti concorrenti diffuso opere dall’ingegno attraverso reti telematiche senza averne diritto.<br />
Le medesime premesse evidenziano il concreto, attuale e consistente pericolo di reiterazione dalle ipotizzate attività delittuose, non solo permanenti nell’attualità, ma programmaticamente destinate ad un sempre più ampio sviluppo, essendo dichiarato l’intento degli indagati di espandere vieppiù la portata delle proprie attività.<br />
Simili considerazioni valgono sia per l’attività organizzativa posta in essere dai sopraindicati indagati che per l’attività di illecito scambio realizzata dagli utenti del sito e segnatamente dagli utenti italiani (gli unici interessati dal richiesto sequestro, secondo le modalità richieste per lo stesso e di seguito descritte), al momento ignori da identificare.<br />
Poste simili premesse, si ritiene che la libera disponibilità – da parte delle indicate persone sottoposte ad indagini – del sito web univocamente identificato dai seguenti nomi di dominio:<br />
- www.thepiratebay.org:<br />
- www.angloamericanletting.corn;<br />
- www.piratebay.net<br />
- www.piratebay.org<br />
- www.thepiratebay.com<br />
- wwvw.thepiratebay.net;<br />
- www.thepiratebay.org<br />
tutti alias dei medesimo sito, rinviando ciascuno dì essi a d’unico sito ww.thepiratebay.org. da considerarsi corpo dei reali descritti nei superiori capi di incolpazione, o comunque bene pertinente ai reati stessi – siccome strumentale alla loro consumazione – possa aggravare o protrarre le conseguenze delle descritte condotte delittuose.<br />
Reputato<br />
che, in generale, in tema di sequestro preventivo, alla adozione della misura cautelare non sia di ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato (nel caso di specie con la dazione degli interessi e con l’essersi procurato l’ingiusto profitto della truffa), giacché la finalità di prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno, essendo in tal caso la misura cautelare non solo legittima, ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze (Cass. S.U. 29.1.2003, sez. III 25.6.1992 n. 1101, sez. V 2.9.1992 n. 1327)<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
Visti gli atti 321 e segg. c.p.p.<br />
<strong>DISPONE</strong><br />
il sequestro preventivo del suddetto sito web disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibiscano agli rispettivi utenti – anche e mente degli art. 14 e 15 dal Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003) – l’accesso:<br />
- all’indirizzo www.thepiratebay.org;<br />
ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo;<br />
- all’indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio. e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità e in futuro.<br />
<strong>MANDA</strong></p>
<p>alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l’immediata trasmissione al P.M. del presente provvedimento in otto copie autentiche perchè ne curi l’esecuzione,</p>
<p>Bergamo, 1 agosto 2008</p>
<p>Il Giudice per le indagini preliminari<br />
Dott.ssa Raffaella Mascarino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test dottrina</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=302</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Legge 22 aprile 1941 – n.633 (e successive modifiche)</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=277</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Legge 22 aprile 1941 – n.633 (e successive modifiche)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio<br />
Legge 22 aprile 1941 – n.633 (e successive modifiche)</strong></p>
<p><strong>TITOLO I<br />
Disposizioni sul diritto d&#8217;autore</strong></p>
<p><strong>Capo I &#8211; Opere protette</strong></p>
<p>1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.</p>
<p>2.  In particolare sono comprese nella protezione:<br />
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;<br />
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;<br />
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;<br />
4) le opere della scultura, della pittura, dell&#8217;arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all&#8217;industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;<br />
5) i disegni e le opere dell&#8217;architettura;<br />
6) le opere dell&#8217;arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;<br />
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ;<br />
 <img src='http://www.studiovaciago.it/eng/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell&#8217;autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.</p>
<p>3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.</p>
<p>4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull&#8217;opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell&#8217;opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell&#8217;opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.</p>
<p>5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.</p>
<p><strong>Capo II &#8211; Soggetti del diritto</strong></p>
<p>6. Il titolo originario dell&#8217;acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell&#8217;opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.</p>
<p>7. E&#8217; considerato autore dell&#8217;opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell&#8217;opera stessa. E&#8217; considerato autore delle elaborazioni l&#8217;elaboratore, nei limiti del suo lavoro.</p>
<p>8. E&#8217; reputato autore dell&#8217;opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d&#8217;uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell&#8217;opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d&#8217;arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.</p>
<p>9. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un&#8217;opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell&#8217;autore, finché non sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell&#8217;articolo precedente.</p>
<p>10. Se l&#8217;opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di pió persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l&#8217;opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l&#8217;accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o pió coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell&#8217;opera può essere autorizzata dall&#8217;autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.</p>
<p>11. Alle amministrazioni dello Stato,&#8230; , alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.</p>
<p><strong>Capo III &#8211; Contenuto e durata del diritto di autore</strong></p>
<p><strong>Sezione I &#8211; Protezione della utilizzazione economica dell&#8217;opera</strong></p>
<p>12.  L&#8217;autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l&#8217;opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l&#8217;opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l&#8217;esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E&#8217; considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.</p>
<p>12-bis. Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell&#8217;esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.</p>
<p>13. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell&#8217;opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.</p>
<p>14. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l&#8217;uso dei mezzi atti a trasformare l&#8217;opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell&#8217;articolo precedente.</p>
<p>15. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell&#8217;opera musicale, dell&#8217;opera drammatica, dell&#8217;opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell&#8217;opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell&#8217;opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell&#8217;istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.</p>
<p>16. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l&#8217;impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.</p>
<p>17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l&#8217;opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell&#8217;Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.<br />
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica .</p>
<p>18. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell&#8217;opera previste nell&#8217;art. 4.  L&#8217;autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in<br />
raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell&#8217;opera qualsiasi modificazione.</p>
<p>18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di<br />
opere, tutelate dal diritto d&#8217;autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.<br />
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d&#8217;autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.<br />
3. L&#8217;autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.<br />
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli<br />
originali, di copie o di supporti delle opere.<br />
5. L&#8217;autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un&#8217;equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.<br />
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata .</p>
<p>19. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L&#8217;esercizio di uno di essi non<br />
esclude l&#8217;esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l&#8217;opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.</p>
<p><strong>Sezione II &#8211; Protezione dei diritti sull&#8217;opera a difesa della personalità dell&#8217;autore (Diritto morale dell&#8217;autore)</strong></p>
<p>20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell&#8217;opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l&#8217;autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell&#8217;opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell&#8217;opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell&#8217;architettura l&#8217;autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all&#8217;opera già realizzata. Però, se all&#8217;opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all&#8217;autore lo studio e l&#8217;attuazione di tali modificazioni.</p>
<p>21.  L&#8217;autore di un&#8217;opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell&#8217;autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.</p>
<p>22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l&#8217;autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è pió ammesso ad agire per impedirne l&#8217;esecuzione o per chiederne la soppressione.</p>
<p>23. Dopo la morte dell&#8217;autore il diritto previsto nell&#8217;art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L&#8217;azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare sentita l&#8217;associazione sindacale competente .</p>
<p>24. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell&#8217;autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che<br />
l&#8217;autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l&#8217;abbia affidata ad altri. Qualora l&#8217;autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l&#8217;autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. E&#8217; rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.</p>
<p><strong>Sezione III &#8211; Durata dei diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera</strong></p>
<p>25. I diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera durano tutta la vita dell&#8217;autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.</p>
<p>26. Nelle opere indicate nell&#8217;art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione<br />
economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera come un tutto è di cinquant&#8217;anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell&#8217;art. 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.</p>
<p>27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell&#8217;art. 8, la durata dei diritti di<br />
utilizzazione economica è di cinquant&#8217;anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l&#8217;autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall&#8217;art. 23 o da persone autorizzate dall&#8217;autore, nelle forme stabilite dall&#8217;articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell&#8217;art. 25.</p>
<p>27-bis. La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1¯ gennaio dell&#8217;anno successivo a quello in cui si verifica l&#8217;evento considerato dalla norma .</p>
<p>28. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all&#8217;ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare , secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull&#8217;opera come anonima o pseudonima.</p>
<p>29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell&#8217;art. 11, alle amministrazioni dello Stato,&#8230; alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent&#8217;anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l&#8217;autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.</p>
<p>30. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall&#8217;anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all&#8217;autore. Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.</p>
<p>31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell&#8217;autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant&#8217;anni a partire dalla prima pubblicazione, dovunque avvenuta, e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purché la pubblicazione avvenga entro vent&#8217;anni dalla morte dell&#8217;autore.</p>
<p>32. I diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell&#8217;anno solare nel quale l&#8217;opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall&#8217;anno successivo a quello in cui l&#8217;opera è stata prodotta.</p>
<p>32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera fotografica durano cinquanta anni dall&#8217;anno di produzione dell&#8217;opera.</p>
<p><strong>Capo IV &#8211; Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere.</strong></p>
<p><strong>Sezione I &#8211; Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche</strong></p>
<p>33.  In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.</p>
<p>34.  L&#8217;esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all&#8217;autore della parte musicale, salvi tra le parti i<br />
diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell&#8217;opera. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.</p>
<p>35.  L&#8217;autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all&#8217;infuori dei casi<br />
seguenti:<br />
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;<br />
2) allorché, dopo che l&#8217;opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;<br />
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l&#8217;opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione. Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.</p>
<p>36. Nel caso previsto dal n. 1 dell&#8217;articolo precedente l&#8217;autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell&#8217;eventuale azione di danni a carico del compositore. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell&#8217;azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull&#8217;opera già musicata rimane fermo, ma l&#8217;opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.</p>
<p>37. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le<br />
riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l&#8217;esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all&#8217;autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all&#8217;autore della parte letteraria. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.</p>
<p><strong>Sezione II &#8211; Opere collettive, riviste e giornali.</strong></p>
<p>38. Nell&#8217;opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all&#8217;editore dell&#8217;opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7. Ai singoli collaboratori dell&#8217;opera collettiva è riservato il<br />
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.</p>
<p>39. Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l&#8217;autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell&#8217;accettazione nel termine di un mese dall&#8217;invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell&#8217;accettazione. Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l&#8217;autore può utilizzare l&#8217;articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.</p>
<p>40. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d&#8217;uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.</p>
<p>41. Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell&#8217;art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell&#8217;articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell&#8217;autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.</p>
<p>42.  L&#8217;autore dell&#8217;articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un&#8217;opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l&#8217;opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l&#8217;autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.</p>
<p>43.  L&#8217;editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.</p>
<p><strong>Sezione III &#8211; Opere cinematografiche.</strong></p>
<p>44. Si considerano coautori dell&#8217;opera cinematografica l&#8217;autore del soggetto, l&#8217;autore della sceneggiatura, l&#8217;autore della musica ed il direttore artistico.</p>
<p>45.  L&#8217;esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli. Si presume produttore dell&#8217;opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l&#8217;opera è registrata ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 103, prevale la presunzione stabilita nell&#8217;articolo medesimo.</p>
<p>46.  L&#8217;esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell&#8217;opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell&#8217;opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell&#8217;art. 44. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l&#8217;opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell&#8217;opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.</p>
<p>47. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell&#8217;opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L&#8217;accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all&#8217;opera cinematografica, quando manchi l&#8217;accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell&#8217;art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme fissate dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.</p>
<p>48. Gli autori dell&#8217;opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell&#8217;opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.</p>
<p>49. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell&#8217;opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.</p>
<p>50. Se il produttore non porta a compimento l&#8217;opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l&#8217;opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell&#8217;opera stessa.</p>
<p><strong>Sezione IV &#8211; Opere radiodiffuse.</strong></p>
<p>51.  In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.</p>
<p>52.  L&#8217;ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell&#8217;ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione. E&#8217; necessario il consenso dell&#8217;autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove. Non è considerata nuova l&#8217;opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.</p>
<p>53. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell&#8217;ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti. Per durata della stagione teatrale o di concerto s&#8217;intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell&#8217;inizio della stagione.</p>
<p>54.  L&#8217;accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall&#8217;art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell&#8217;art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552 . Il nome dell&#8217;autore ed il titolo dell&#8217;opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all&#8217;opera.</p>
<p>55. Senza pregiudizio dei diritti dell&#8217;autore sulla radiodiffusione della sua opera, l&#8217;ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l&#8217;opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l&#8217;uso, distrutta o resa inservibile.</p>
<p>56.  L&#8217;autore dell&#8217;opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall&#8217;ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall&#8217;autorità giudiziaria. La domanda non può essere promossa dinanzi l&#8217;autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.</p>
<p>57. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.</p>
<p>58. Per l&#8217;esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all&#8217;autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d&#8217;accordo fra l&#8217;Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.</p>
<p>59. La radiodiffusione delle opere dell&#8217;ingegno dai locali dell&#8217;ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell&#8217;autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell&#8217;art. 55.</p>
<p>60. Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l&#8217;ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all&#8217;estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.</p>
<p><strong>Sezione V &#8211; Opere registrate su apparecchi meccanici</strong></p>
<p>61.  L&#8217;autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di<br />
questo titolo:<br />
1) di adattare e di registrare l&#8217;opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;<br />
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell&#8217;opera così adattata o registrata;<br />
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l&#8217;opera mediante l&#8217;impiego del disco o altro istrumento meccanico<br />
sopraindicato. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione</p>
<p>62. Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l&#8217;opera dell&#8217;ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, sul disco o apparecchio, le indicazioni seguenti:<br />
1) titolo dell&#8217;opera riprodotta;<br />
2) nome dell&#8217;autore;<br />
3) nome dell&#8217;artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d&#8217;uso;<br />
4) data della fabbricazione.</p>
<p>63. Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell&#8217;autore, ai termini degli artt. 20 e 21 di questa legge. Si considerano lecite le modificazioni dell&#8217;opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.</p>
<p>64. La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all&#8217;estero, a termini dell&#8217;art. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.</p>
<p><strong>Sezione VI &#8211; Programmi per elaboratore</strong></p>
<p>64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:<br />
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l&#8217;esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all&#8217;autorizzazione del titolare dei diritti;<br />
b) la traduzione, l&#8217;adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell&#8217;opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;<br />
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all&#8217;interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l&#8217;ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.</p>
<p>64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all&#8217;autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell&#8217;art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l&#8217;uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.<br />
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l&#8217;uso.<br />
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l&#8217;autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.</p>
<p>64-quater. 1. L&#8217;autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell&#8217;art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l&#8217;interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:<br />
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;<br />
b) le informazioni necessarie per conseguire l&#8217;interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);<br />
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l&#8217;interoperabilità.<br />
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:<br />
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell&#8217;interoperabilità del programma creato autonomamente;<br />
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l&#8217;interoperabilità del programma creato autonomamente;<br />
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.<br />
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.<br />
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.</p>
<p><strong>Capo V &#8211; Utilizzazioni libere</strong></p>
<p>65. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell&#8217;autore, se l&#8217;articolo è firmato.</p>
<p>66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell&#8217;autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.</p>
<p>67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell&#8217;autore.</p>
<p>68. E&#8217; libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell&#8217;opera nel pubblico. E&#8217; libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. E&#8217; vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all&#8217;autore .</p>
<p>69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:<br />
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;<br />
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d&#8217;immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione</p>
<p>70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell&#8217;opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell&#8217;equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell&#8217;opera, dei nomi dell&#8217;autore, dell&#8217;editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull&#8217;opera riprodotta.</p>
<p>71. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l&#8217;esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.</p>
<p><strong>TITOLO II<br />
Capo I &#8211; Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi</strong></p>
<p>72. 1. Salvi i diritti spettanti all&#8217;autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell&#8217;Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.<br />
2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.</p>
<p>73. Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l&#8217;interpretazione o l&#8217;esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l&#8217;utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell&#8217;apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L&#8217;esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. Nessun compenso è dovuto per l&#8217;utilizzazione ai fini dell&#8217;insegnamento e della propaganda fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato .</p>
<p>73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l&#8217;utilizzazione di cui all&#8217;art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.<br />
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del<br />
regolamento.</p>
<p>74. Il produttore ha diritto di opporsi a che l&#8217;utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell&#8217;articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi<br />
industriali. Su richiesta dell&#8217;interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell&#8217;autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare la utilizzazione del disco e dell&#8217;apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.</p>
<p>75. La durata dei diritti previsti in questo capo è di trent&#8217;anni dalla data del deposito effettuato a sensi dell&#8217;art. 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell&#8217;art. 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale</p>
<p>76. Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall&#8217;art. 62, in quanto applicabili.</p>
<p>77. I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell&#8217;apparecchio analogo. Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell&#8217;esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall&#8217;indicazione dell&#8217;anno di prima pubblicazione .</p>
<p>78. E&#8217; considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell&#8217;apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci. E&#8217; considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.<br />
<strong>Capo I-bis &#8211; Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento</strong></p>
<p>78-bis. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:<br />
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;<br />
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell&#8217;originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell&#8217;Unione europea;<br />
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell&#8217;originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.<br />
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell&#8217;anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.</p>
<p><strong>Capo II &#8211; Diritti relativi all&#8217;emissione radiofonica e televisiva</strong></p>
<p>79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l&#8217;attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere<br />
esclusivo:<br />
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;<br />
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;<br />
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;<br />
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell&#8217;ambito territoriale dell&#8217;Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato<br />
membro.<br />
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.<br />
3. L&#8217;espressione &#8220;radio-diffusione&#8221; ha riguardo all&#8217;emissione radiofonica e televisiva.<br />
4. L&#8217;espressione &#8220;su filo o via etere&#8221; include le emissioni via cavo e via satellite.<br />
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di venti anni dalla fine dell&#8217;anno solare in cui è stata effettuata la prima diffusione di una emissione.</p>
<p><strong>Capo III &#8211; Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori</strong></p>
<p>80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell&#8217;ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.<br />
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni<br />
artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:<br />
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;<br />
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;<br />
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all&#8217;art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l&#8217;equo compenso di cui all&#8217;art. 73-bis;<br />
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell&#8217;Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;<br />
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l&#8217;artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un&#8217;equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo.</p>
<p>81. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell&#8217;art.74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall&#8217;applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell&#8217;art. 54.</p>
<p>82. Agli effetti dell&#8217;applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:<br />
1) coloro che sostengono nell&#8217;opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole<br />
importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;<br />
2) i direttori dell&#8217;orchestra o del coro;<br />
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento.</p>
<p>83. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell&#8217;opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.</p>
<p>84. 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un&#8217;opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all&#8217;equa remunerazione di cui all&#8217;art. 18-bis, comma 5, della presente legge.<br />
2. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un&#8217;opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.<br />
3. L&#8217;equa remunerazione di cui al comma 1 è determinata secondo le norme del regolamento.</p>
<p>85. 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell&#8217;anno solare in cui hanno avuto luogo l&#8217;esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.</p>
<p><strong>Capo IV &#8211; Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali</strong></p>
<p>86. All&#8217;autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell&#8217;ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.</p>
<p><strong>Capo V &#8211; Diritti relativi alle fotografie</strong></p>
<p>87. Sono considerate fotografie, ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell&#8217;arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.</p>
<p>88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell&#8217;arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l&#8217;opera è stata ottenuta nel corso e nell&#8217;adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell&#8217;oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.</p>
<p>89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell&#8217;articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.</p>
<p>90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:<br />
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell&#8217;art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;<br />
2) la data dell&#8217;anno di produzione della fotografia;<br />
3) il nome dell&#8217;autore dell&#8217;opera d&#8217;arte fotografata.<br />
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.</p>
<p>91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell&#8217;anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art.88.</p>
<p>92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent&#8217;anni dalla produzione della fotografia. (Per le fotografie riproducenti opere dell&#8217;arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell&#8217;opera a termini dell&#8217;art. 105).<br />
(Il termine decorre dalla data del deposito stesso).<br />
(Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l&#8217;indicazione &#8220;riproduzione riservata per quarant&#8217;anni&#8221;).</p>
<p><strong>Capo VI &#8211; Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto</strong></p>
<p><strong>Sezione I &#8211; Diritti relativi alle corrispondenze epistolari</strong></p>
<p>93. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell&#8217;autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.<br />
Dopo la morte dell&#8217;autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l&#8217;autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. E&#8217; rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.</p>
<p>94. Il consenso indicato all&#8217;articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell&#8217;onore o della reputazione personale o familiare.</p>
<p>95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.</p>
<p><strong>Sezione II &#8211; Diritti relativi al ritratto</strong></p>
<p>96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell&#8217;articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell&#8217;art. 93.</p>
<p>97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell&#8217;immagine è giustificata dalla notorietà o dall&#8217;ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l&#8217;esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all&#8217;onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.</p>
<p>98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest&#8217;ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art.88.</p>
<p><strong>Capo VII &#8211; Diritti relativi ai progetti di lavori dell&#8217;ingegneria</strong></p>
<p>99. All&#8217;autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l&#8217;autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma .</p>
<p><strong>Capo VIII &#8211; Protezione del titolo, delle rubriche, dell&#8217;aspetto esterno dell&#8217;opera, degli articoli e di notizie &#8211; Divieto di taluni atti di concorrenza sleale</strong></p>
<p>100. Il titolo dell&#8217;opera, quando individui l&#8217;opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell&#8217;autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. E&#8217; vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l&#8217;abituale e caratteristico contenuto della rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.</p>
<p>101. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l&#8217;impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.<br />
Sono considerati atti illeciti:<br />
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell&#8217;agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell&#8217;esatta indicazione del giorno e dell&#8217;ora di diramazione;<br />
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.</p>
<p>102. E&#8217; vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell&#8217;aspetto esterno dell&#8217;opera dell&#8217;ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.</p>
<p><strong>TITOLO III<br />
Disposizioni comuni</strong></p>
<p><strong>Capo I &#8211; Registri di pubblicità e deposito delle opere.</strong></p>
<p>103. E&#8217; istituito presso il Ministero della cultura popolare (23) un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. L&#8217;Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all&#8217;obbligo del deposito con la indicazione del nome dell&#8217;autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell&#8217;opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.</p>
<p>104. Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.</p>
<p>105. Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d&#8217;orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. Per le fotografie è escluso l&#8217;obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell&#8217;art. 92.</p>
<p>106.  L&#8217;omissione del deposito non pregiudica l&#8217;acquisto e l&#8217;esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 188 di questa legge. L&#8217;omissione del deposito impedisce lo acquisto o l&#8217;esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell&#8217;opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.</p>
<p><strong>Capo II &#8211; Trasmissione dei diritti di utilizzazione</strong></p>
<p><strong>Sezione I &#8211; Norme generali</strong></p>
<p>107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell&#8217;ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l&#8217;applicazione delle norme contenute in questo capo.</p>
<p>108.  L&#8217;autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano</p>
<p>109. La cessione di uno o più esemplari dell&#8217;opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un&#8217;opera d&#8217;arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l&#8217;opera stessa, sempre che tale facoltà spetti al cedente.</p>
<p>110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.</p>
<p>111. I diritti di pubblicazione dell&#8217;opera dell&#8217;ingegno e di utilizzazione dell&#8217;opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all&#8217;autore. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell&#8217;utilizzazione e gli esemplari dell&#8217;opera, secondo le norme del codice di procedura civile.</p>
<p>112. I diritti spettanti all&#8217;autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un&#8217;opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.</p>
<p>113.  L&#8217;espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l&#8217;educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato. Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l&#8217;indennità spettante all&#8217;espropriato. Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l&#8217;esercizio dei diritti espropriati.</p>
<p>114. Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l&#8217;ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell&#8217;Autorità giudiziaria.</p>
<p><strong>Sezione II &#8211; Trasmissione a causa di morte</strong></p>
<p>115. Dopo la morte dell&#8217;autore, il diritto di utilizzazione dell&#8217;opera, quando l&#8217;autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l&#8217;Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o pió coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici. La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.</p>
<p>116.  L&#8217;amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina dell&#8217;amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l&#8217;anno dall&#8217;apertura della successione, l&#8217;amministrazione è conferita all&#8217;Ente italiano per il diritto di autore con decreto del Tribunale del luogo dell&#8217;aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell&#8217;ente medesimo. La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.</p>
<p>117.  L&#8217;amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell&#8217;opera. Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l&#8217;adattamento dell&#8217;opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell&#8217;Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione .</p>
<p><strong>Sezione III &#8211; Contratto di edizione</strong></p>
<p>118. Il contratto con il quale l&#8217;autore concede ad un editore l&#8217;esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell&#8217;editore stesso, l&#8217;opera dell&#8217;ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.</p>
<p>119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all&#8217;autore nel caso dell&#8217;edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore pió larga nel suo contenuto o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l&#8217;opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici. L&#8217;alienazione di uno o pió diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.</p>
<p>120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:<br />
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l&#8217;autore possa creare, senza limite di tempo;<br />
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l&#8217;alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;<br />
3) se fu determinata l&#8217;opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l&#8217;opera deve essere consegnata, l&#8217;editore ha sempre il diritto di ricorrere all&#8217;Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l&#8217;Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.</p>
<p>121. Se l&#8217;autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l&#8217;opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l&#8217;editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l&#8217;autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l&#8217;opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate nell&#8217;art. 23. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell&#8217;autore o dei suoi eredi l&#8217;opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.</p>
<p>122. Il contratto di edizione può essere &#8220;per edizione&#8221; o &#8220;a termine&#8221;. Il contratto &#8220;per edizione&#8221; conferisce all&#8217;editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent&#8217;anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.<br />
Il contratto di edizione &#8220;a termine&#8221; conferisce all&#8217;editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:<br />
- enciclopedie, dizionari;<br />
- schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;<br />
- lavori di cartografia;<br />
- opere drammatico-musicali e sinfoniche.<br />
In entrambe le forme di contratto l&#8217;editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.</p>
<p>123. Gli esemplari dell&#8217;opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.</p>
<p>124. Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l&#8217;editore è obbligato ad avvisare l&#8217;autore dell&#8217;epoca presumibile dell&#8217;esaurimento dell&#8217;edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell&#8217;epoca stessa. Egli deve contemporaneamente dichiarare all&#8217;autore se intende o no procedere ad una nuova edizione. Se l&#8217;editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto. L&#8217;autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell&#8217;editore</p>
<p>125.  L&#8217;autore è obbligato:<br />
1) a consegnare l&#8217;opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;<br />
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.<br />
L&#8217;autore ha altresì l&#8217;obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall&#8217;uso.</p>
<p>126.  L&#8217;editore è obbligato:<br />
1) a riprodurre e porre in vendita l&#8217;opera col nome dell&#8217;autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell&#8217;originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;<br />
2) a pagare all&#8217;autore i compensi pattuiti.</p>
<p>127. La pubblicazione o la riproduzione dell&#8217;opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all&#8217;editore dell&#8217;esemplare completo e definitivo dell&#8217;opera. In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell&#8217;opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all&#8217;editore. L&#8217;Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine pió breve quando sia giustificato dalla natura dell&#8217;opera e da ogni altra circostanza del caso. E&#8217; nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito. Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.</p>
<p>128. Se l&#8217;acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l&#8217;opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l&#8217;autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto. L&#8217;Autorità giudiziaria può accordare all&#8217;acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto. Nel caso di risoluzione totale l&#8217;acquirente deve restituire l&#8217;originale dell&#8217;opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.</p>
<p>129.  L&#8217;autore può introdurre nell&#8217;opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l&#8217;opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. L&#8217;autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L&#8217;editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall&#8217;Autorità giudiziaria. Se la natura dell&#8217;opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l&#8217;autore rifiuti di aggiornarla, l&#8217;editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l&#8217;opera dell&#8217;aggiornatore.</p>
<p>130. Il compenso spettante all&#8217;autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:<br />
- dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;<br />
- traduzioni, articoli di giornali o di riviste;<br />
- discorsi o conferenze;<br />
- opere scientifiche;<br />
- lavori di cartografia;<br />
- opere musicali o drammatico-musicali;<br />
- opere delle arti figurative.<br />
Nei contratti a partecipazione l&#8217;editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.</p>
<p>131. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall&#8217;editore, previo tempestivo avviso all&#8217;autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall&#8217;editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell&#8217;opera.</p>
<p>132.  L&#8217;editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell&#8217;autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell&#8217;azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell&#8217;editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell&#8217;opera.</p>
<p>133. Se l&#8217;opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l&#8217;editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l&#8217;autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.</p>
<p>134. I contratti di edizione si estinguono:<br />
1) per il decorso del termine contrattuale;<br />
2) per l&#8217;impossibilità di portarli a compimento a cagione dell&#8217;insuccesso dell&#8217;opera;<br />
3) per la morte dell&#8217;autore, prima che l&#8217;opera sia compiuta, salva l&#8217;applicazione delle norme dell&#8217;art. 121;<br />
4) perché l&#8217;opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;<br />
5) nei casi di risoluzione contemplati dall&#8217;art. 128 o nel caso previsto dall&#8217;art. 133;<br />
6) nel caso di ritiro dell&#8217;opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.</p>
<p>135. Il fallimento dell&#8217;editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l&#8217;esercizio dell&#8217;azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell&#8217;art. 132.</p>
<p><strong>Sezione IV &#8211; Contratti di rappresentazione e di esecuzione</strong></p>
<p>136. Il contratto con il quale l&#8217;autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un&#8217;opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono. Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.</p>
<p>137.  L&#8217;autore è obbligato:<br />
1) a consegnare il testo dell&#8217;opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;<br />
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.</p>
<p>138. Il concessionario è obbligato:<br />
1) a rappresentare l&#8217;opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall&#8217;autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d&#8217;uso, del titolo dell&#8217;opera, del nome dell&#8217;autore e del nome dell&#8217;eventuale traduttore o riduttore;<br />
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall&#8217;autore;<br />
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell&#8217;opera e i direttori dell&#8217;orchestra e dei cori, se furono designati d&#8217;accordo con l&#8217;autore.</p>
<p>139. Per la rappresentazione dell&#8217;opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell&#8217;art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.</p>
<p>140. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell&#8217;autore, di ulteriormente rappresentare l&#8217;opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l&#8217;autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell&#8217;articolo 128.</p>
<p>141. Il contratto che ha per oggetto l&#8217;esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all&#8217;oggetto del contratto medesimo.</p>
<p><strong>Sezione V &#8211; Ritiro dell&#8217;opera dal commercio</strong></p>
<p>142.  L&#8217;autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l&#8217;opera dal commercio, salvo l&#8217;obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l&#8217;opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile. Agli effetti dell&#8217;esercizio di questo diritto l&#8217;autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell&#8217;intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento. Entro il termine di un anno a decorrere dall&#8217;ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all&#8217;Autorità giudiziaria per opporsi all&#8217;esercizio della pretesa dell&#8217;autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.</p>
<p>143.  L&#8217;Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall&#8217;autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell&#8217;opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati fissando, la somma dell&#8217;indennizzo e il termine per il pagamento. L&#8217;Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione. Se l&#8217;indennità non è pagata nel termine fissato dall&#8217;Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza. La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell&#8217;opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all&#8217;Autorità giudiziaria, previsto nell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell&#8217;opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.</p>
<p><strong>Sezione VI &#8211; Diritti dell&#8217;autore sull&#8217;aumento di valore delle opere delle arti figurative</strong></p>
<p>144. Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall&#8217;esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione. L&#8217;organizzatore della vendita, il venditore e l&#8217;acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.</p>
<p>145. Gli autori delle opere indicate nell&#8217;articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell&#8217;ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.</p>
<p>146. Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire 1.000 per i disegni e le stampe, a lire 5.000 per le pitture, a lire 10.000 per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.</p>
<p>147. Se il prezzo dell&#8217;esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del 10 per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore. Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall&#8217;esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo. La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l&#8217;esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato. Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 145. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall&#8217;art. 8 della presente legge.</p>
<p>148. Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall&#8217;autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall&#8217;incisione originaria e firmate dall&#8217;autore.</p>
<p>149. Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:<br />
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607;<br />
b) le vendite giudiziarie;<br />
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;<br />
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l&#8217;incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;<br />
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.</p>
<p>150. I diritti previsti dagli artt. 144, 145, 146 e 147 spettano all&#8217;autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti. Tali diritti durano per tutta la vita dell&#8217;autore e per cinquant&#8217;anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.</p>
<p>151. La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica, a termini dell&#8217;art. 144 è fissata nella misura dell&#8217;uno per cento sino alla somma di lire 50.000 del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l&#8217;eccedenza ulteriore di prezzo.</p>
<p>152. Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell&#8217;art. 145 sono così determinate:<br />
2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000<br />
3% per aumenti di valore superiori a L. 10.000<br />
4% per aumenti di valore superiori a L. 30.000<br />
5% per aumenti di valore superiori a L. 50.000<br />
6% per aumenti di valore superiori a L. 75.000<br />
7% per aumenti di valore superiori a L. 100.000<br />
8% per aumenti di valore superiori a L. 125.000<br />
9% per aumenti di valore superiori a L. 150.000<br />
10% per aumenti di valore superiori a L. 175.000</p>
<p>153. Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l&#8217;obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli artt. 144 e 145 e di versarne il relativo importo all&#8217;ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento. Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate .</p>
<p>154. Le opere d&#8217;arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall&#8217;art. 146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all&#8217;Ente italiano per il diritto di autore . Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento. L&#8217;eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall&#8217;opera, salvo impugnativa di falso .</p>
<p>155. I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell&#8217;art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.</p>
<p><strong>Capo III &#8211; Difese e sanzioni giudiziarie</strong></p>
<p><strong>Sezione I &#8211; Difese e sanzioni civili<br />
1 &#8211; Norme relative ai diritti di utilizzazione economica</strong></p>
<p>156. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione. L&#8217;azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.</p>
<p>157. Chi si trova nell&#8217;esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un&#8217;opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l&#8217;opera cinematografica, o di un&#8217;opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato. Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l&#8217;esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l&#8217;Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.</p>
<p>158. Chi venga leso nell&#8217;esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.</p>
<p>159. La rimozione o la distruzione prevista nell&#8217;articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Se una parte dell&#8217;esemplare, della copia o dell&#8217;apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l&#8217;interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l&#8217;esemplare o la copia dell&#8217;opera o l&#8217;apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.</p>
<p>160. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell&#8217;ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell&#8217;opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.</p>
<p>161. Agli effetti dell&#8217;esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall&#8217;Autorità giudiziaria la descrizione, l&#8217;accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di pió persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. L&#8217;Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all&#8217;autore dell&#8217;opera o del prodotto contestato. Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l&#8217;esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.</p>
<p>162. I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del Pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del Pretore o del Giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale. Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal Pretore del mandamento dove devono eseguirsi. Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione. Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l&#8217;Autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio, per sommarie informazioni, la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante. Il decreto è notificato, prima dell&#8217;esecuzione o contemporaneamente alla esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l&#8217;assistenza, ove occorra, di uno o più periti, nominati nel decreto suddetto. Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all&#8217;esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal codice di procedura civile.</p>
<p>163. Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell&#8217;esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell&#8217;Autorità giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto.</p>
<p>164. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:<br />
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell&#8217;interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;<br />
2) l&#8217;ente di diritto pubblico è dispensato dall&#8217;obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;<br />
3) l&#8217;ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 12 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 , secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.</p>
<p>165.  L&#8217;autore dell&#8217;opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.</p>
<p>166. Sull&#8217;istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o pió giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.</p>
<p>167. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.</p>
<p><strong>2 &#8211; Norme particolari ai giudizi concernenti l&#8217;esercizio del diritto morale.</strong></p>
<p>168. Nei giudizi concernenti l&#8217;esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l&#8217;applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.</p>
<p>169.  L&#8217;azione a difesa dell&#8217;esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell&#8217;opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull&#8217;opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell&#8217;opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.</p>
<p>170.  L&#8217;azione a difesa dei diritti che si riferiscono all&#8217;integrità dell&#8217;opera può condurre alla rimozione o distruzione dell&#8217;esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell&#8217;opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.</p>
<p><strong>Sezione II &#8211; Difese e sanzioni penali</strong></p>
<p>171. Salvo quanto previsto dall&#8217;art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000  a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:<br />
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un&#8217;opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all&#8217;estero contrariamente alla legge italiana;<br />
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell&#8217;opera cinematografica, l&#8217;esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;<br />
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;<br />
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;<br />
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);<br />
f) in violazione dell&#8217;art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.<br />
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un&#8217;opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell&#8217;opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell&#8217;opera medesima, qualora ne risulti offesa all&#8217;onore od alla reputazione dell&#8217;autore.</p>
<p>171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l&#8217;elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell&#8217;abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.<br />
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o pió quotidiani e in uno o più periodici specializzati.</p>
<p>171-ter. 1. E&#8217; punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:<br />
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;<br />
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);<br />
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.<br />
2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.<br />
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.</p>
<p>171-quater. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l&#8217;arresto sino ad un anno o con l&#8217;ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:<br />
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;<br />
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all&#8217;art. 80.</p>
<p>172. Se i fatti preveduti nell&#8217;articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000. Con la stessa pena è punito chiunque:<br />
a) esercita l&#8217;attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e 183;<br />
b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;<br />
c) viola le norme degli artt. 175 e 176.<br />
[E' punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 (49/g) chiunque violi le norme degli artt. 177 e 178].</p>
<p>173. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.</p>
<p>174. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l&#8217;applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.</p>
<p><strong>TITOLO IV<br />
Diritto demaniale</strong></p>
<p>175. Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un&#8217;opera adatta a pubblico spettacolo o di un&#8217;opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l&#8217;opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l&#8217;opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell&#8217;opera. L&#8217;ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell&#8217;art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100. La determinazione dell&#8217;ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita all&#8217;Ente italiano per il diritto di autore , secondo le norme del regolamento , sulla base dell&#8217;ammontare del compenso normalmente richiesto dall&#8217;ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.</p>
<p>176. Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell&#8217;articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell&#8217;autore della elaborazione, l&#8217;ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l&#8217;opera di pubblico dominio nella sua forma originale.</p>
<p>177. Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall&#8217;editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento. Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l&#8217;ammontare del diritto è ridotto alla metà.</p>
<p>178. Ai fini della corresponsione del diritto previsto all&#8217;articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall&#8217;Ente italiano per il diritto di autore , secondo le norme del regolamento, e a cura dell&#8217;editore. Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.</p>
<p>179. La corresponsione del diritto previsto nell&#8217;art. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate.</p>
<p><strong>TITOLO V<br />
Enti di diritto pubblico per la protezione e l&#8217;esercizio dei diritti di autore</strong></p>
<p>180.  L&#8217;attività di intermediario , comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l&#8217;esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all&#8217;Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.). Tale attività è esercitata per effettuare:<br />
1) la concessione, per conto e nell&#8217;interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;<br />
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;<br />
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.<br />
L&#8217;attività dell&#8217;ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all&#8217;autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all&#8217;autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell&#8217;opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell&#8217;Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all&#8217;Ente italiano il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell&#8217;interesse dell&#8217;autore e dei suoi successori o aventi causa. I proventi di cui al precedente comma riscossi dall&#8217;E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.</p>
<p>181. Oltre alle funzioni indicate nell&#8217;articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni l&#8217;Ente italiano per il diritto di autore può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell&#8217;ingegno, in base al suo statuto. L&#8217;ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.</p>
<p>182.  L&#8217;Ente italiano per il diritto di autore è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento. Il suo statuto è approvato con decreto reale , su proposta del Ministro per la cultura popolare , di concerto con quelli per gli affari esteri, per l&#8217;Africa italiana , per la grazia e giustizia, per le finanze e per l&#8217;educazione nazionale.</p>
<p>183.  L&#8217;esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane , è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare, secondo le norme del regolamento. A tale autorizzazione non è sottoposto l&#8217;autore ed i suoi successori per causa di morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. L&#8217;esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare , secondo le norme del regolamento.</p>
<p>184. Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all&#8217;Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l&#8217;elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte. L&#8217;Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto. All&#8217;Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 182.</p>
<p><strong>TITOLO VI<br />
Sfera di applicazione della legge</strong></p>
<p>185. Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell&#8217;art. 189. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate per la prima volta in Italia. Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.</p>
<p>186. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell&#8217;ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.</p>
<p>187.  In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell&#8217;articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l&#8217;autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. Se lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l&#8217;opera è stata pubblicata per la prima volta .</p>
<p>188.  L&#8217;equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell&#8217;art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100. La durata della protezione dell&#8217;opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l&#8217;opera gode nello Stato di cui è cittadino l&#8217;autore straniero. Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l&#8217;opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente. Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell&#8217;adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell&#8217;opera o ad altre formalità qualsiasi, l&#8217;opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale. Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell&#8217;opera straniera allo adempimento di altre particolari formalità o condizioni .</p>
<p>189. Le disposizioni dell&#8217;art. 185 si applicano all&#8217;opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188.</p>
<p><strong>TITOLO VII<br />
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore</strong></p>
<p>190. E&#8217; istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.</p>
<p>191. Il comitato è composto:<br />
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;<br />
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa ;<br />
c) di un rappresentante del p.n.f. ;<br />
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell&#8217;Africa italiana , di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni , e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale ;<br />
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell&#8217;ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dell&#8217;ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;<br />
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell&#8217;industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;<br />
g) del presidente dell&#8217;Ente italiano per il diritto di autore;<br />
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.<br />
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.</p>
<p>192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro stesso.</p>
<p>193. Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali. Partecipano all&#8217;adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente. Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.</p>
<p>194. La segreteria è affidata al capo dell&#8217;ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare .</p>
<p>195. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.</p>
<p><strong>TITOLO VIII<br />
Disposizioni generali transitorie e finali</strong></p>
<p>196. E&#8217; considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge. Nei riguardi delle opere dell&#8217;arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.</p>
<p>197. I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.</p>
<p>198. Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall&#8217;esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.</p>
<p>199. La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l&#8217;entrata in vigore della legge medesima. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.</p>
<p>199-bis. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.</p>
<p>200. Sino all&#8217;entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall&#8217;art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.</p>
<p>201. Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta all&#8217;obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.</p>
<p>202. Agli effetti dell&#8217;art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.</p>
<p>203. Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione. Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili.</p>
<p>204.  A decorrere dall&#8217;entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).</p>
<p>205. Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge. Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell&#8217;industria fonografica e la L. 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.</p>
<p>206. Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000. La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa. Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell&#8217;Ente italiano per il diritto di autore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70</title>
		<link>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=271</link>
		<comments>http://www.studiovaciago.it/eng/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovaciago.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, IN PARTICOLARE IL COMMERCIO ELETTRONICO, NEL MERCATO INTERNO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL&#8217;INFORMAZIONE, IN PARTICOLARE IL COMMERCIO ELETTRONICO, NEL MERCATO INTERNO</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Il Presidente della Repubblica</strong></p>
<p><em>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</em></p>
<p><em>Visto l&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</em></p>
<p><em>Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l&#8217;articolo 31 e l&#8217;allegato B</em></p>
<p><em>Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;</em></p>
<p><em>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;</em></p>
<p><em>Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003DAR0029/I del 24 gennaio 2003 ;</em></p>
<p><em>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</em></p>
<p><em>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;</em></p>
<p><em>Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive e per l&#8217;innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell&#8217;economia e delle finanze, dell&#8217;interno e della funzione pubblica;</em></p>
<p><strong>EMANA</strong></p>
<p>il seguente decreto legislativo:</p>
<p><strong>Articolo 1</strong></p>
<p><em>Finalità</em></p>
<p>1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell&#8217;informazione, fra i quali il commercio elettronico.</p>
<p>2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:</p>
<p>I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l&#8217;applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell&#8217;informazione, fra i quali il commercio elettronico;</p>
<p>le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;</p>
<p>le intese restrittive della concorrenza;</p>
<p>le prestazioni di servizi della società dell&#8217;informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;</p>
<p>le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l&#8217;esercizio dei pubblici poteri;</p>
<p>la rappresentanza e la difesa processuali;</p>
<p>i giochi d&#8217;azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l&#8217;elemento aleatorio è prevalente.</p>
<p>3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d&#8217;armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.</p>
<p><strong>Articolo 2</strong></p>
<p><em>Definizioni</em></p>
<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p>
<p>&#8220;servizi della società dell&#8217;informazione&#8221;: le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;</p>
<p>&#8220;prestatore&#8221;: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell&#8217;informazione;</p>
<p>&#8220;prestatore stabilito&#8221;: il prestatore che esercita effettivamente un&#8217;attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l&#8217;uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;</p>
<p>&#8220;destinatario del servizio&#8221;: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell&#8217;informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;</p>
<p>&#8220;consumatore&#8221;: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all&#8217;attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</p>
<p>&#8220;comunicazioni commerciali&#8221;: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l&#8217;immagine di un&#8217;impresa, di un&#8217;organizzazione o di un soggetto che esercita un&#8217;attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:</p>
<p>1) le informazioni che consentono un accesso diretto all&#8217;attività dell&#8217;impresa, del soggetto o dell&#8217;organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;</p>
<p>2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all&#8217;immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;</p>
<p>&#8220;professione regolamentata&#8221;: professione riconosciuta ai sensi dell&#8217;articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;</p>
<p>&#8220;ambito regolamentato&#8221;: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell&#8217;informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L&#8217;ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:</p>
<p>1) l&#8217;accesso all&#8217;attività di servizi della società dell&#8217;informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;</p>
<p>2) l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di un servizio della società dell&#8217;informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.</p>
<p>2. L&#8217;ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:</p>
<p>le merci in quanto tali nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l&#8217;esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;</p>
<p>la consegna o il trasporto delle merci;</p>
<p>i servizi non prestati per via elettronica.</p>
<p>3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.</p>
<p><strong>Articolo 3</strong></p>
<p><em>Mercato interno</em></p>
<p>1. I servizi della società dell&#8217;informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell&#8217;ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.</p>
<p>2. Le disposizioni relative all&#8217;ambito regolamentato di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell&#8217;informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.</p>
<p>3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p>
<p><strong>Articolo 4</strong></p>
<p><em>Deroghe all&#8217;articolo 3</em></p>
<p>1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:</p>
<p>diritti d&#8217;autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà industriale;</p>
<p>emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l&#8217;avvio, l&#8217;esercizio e la vigilanza prudenziale dell&#8217;attività degli istituti di moneta elettronica;</p>
<p>l&#8217;articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;</p>
<p>all&#8217;attività assicurativa di cui all&#8217;articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all&#8217;articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;</p>
<p>facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;</p>
<p>obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;</p>
<p>validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;</p>
<p>ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 5</strong></p>
<p><em>Deroghe</em></p>
<p>1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell&#8217;informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell&#8217;autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:</p>
<p>- ordine pubblico, per l&#8217;opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l&#8217;incitamento all&#8217;odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;</p>
<p>- tutela della salute pubblica;</p>
<p>- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;</p>
<p>- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.</p>
<p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:</p>
<p>- necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell&#8217;informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;</p>
<p>- proporzionati a tali obiettivi.</p>
<p>3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine penale, l&#8217;autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l&#8217;autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:</p>
<p>- chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;</p>
<p>- notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al Ministero competente.</p>
<p>4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell&#8217;urgenza.</p>
<p><strong>Articolo 6</strong></p>
<p><em>Assenza di autorizzazione preventiva</em></p>
<p>1. L&#8217;accesso all&#8217;attività di un prestatore di un servizio della società dell&#8217;informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.</p>
<p>2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell&#8217;informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell&#8217;informazione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 7</strong></p>
<p><em>Informazioni generali obbligatorie</em></p>
<p>1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:</p>
<p>- il nome, la denominazione o la ragione sociale;</p>
<p>- il domicilio o la sede legale;</p>
<p>- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l&#8217;indirizzo di posta elettronica;</p>
<p>- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;</p>
<p>gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un&#8217;attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;</p>
<p>per quanto riguarda le professioni regolamentate:</p>
<p>1) l&#8217;ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;</p>
<p>2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;</p>
<p>3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;</p>
<p>il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un&#8217;attività soggetta ad imposta;</p>
<p>l&#8217;indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell&#8217;informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;</p>
<p>l&#8217;indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un&#8217;attività sia soggetta ad autorizzazione o l&#8217;oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d&#8217;uso.</p>
<p>2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.</p>
<p>3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 8</strong></p>
<p><em>Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale</em></p>
<p>1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell&#8217;informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:</p>
<p>- che si tratta di comunicazione commerciale;</p>
<p>- la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;</p>
<p>che si tratta di un&#8217;offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;</p>
<p>- che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 9</strong></p>
<p><em>Comunicazione commerciale non sollecitata</em></p>
<p>1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l&#8217;indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.</p>
<p>2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 10</strong></p>
<p><em>Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate</em></p>
<p>1. L&#8217;impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell&#8217;informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all&#8217;indipendenza, alla dignità, all&#8217;onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 11</strong></p>
<p><em>Esclusioni</em></p>
<p>1. Il presente decreto non si applica a:</p>
<p>contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;</p>
<p>contratti che richiedono per legge l&#8217;intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l&#8217;esercizio di pubblici poteri;</p>
<p>contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;</p>
<p>contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 12</strong></p>
<p><em>Informazioni dirette alla conclusione del contratto</em></p>
<p>1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell&#8217;inoltro dell&#8217;ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :</p>
<p>- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;</p>
<p>- il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;</p>
<p>- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di &#8211; inserimento dei dati prima di inoltrare l&#8217;ordine al prestatore;</p>
<p>- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;</p>
<p>- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all&#8217;italiano;</p>
<p>- l&#8217;indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.</p>
<p>2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.</p>
<p>3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 13</strong></p>
<p><em>Inoltro dell&#8217;ordine</em></p>
<p>1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell&#8217;informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.</p>
<p>2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell&#8217;ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l&#8217;indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.</p>
<p>3. L&#8217;ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 14</strong></p>
<p><em>Responsabilità nell&#8217;attività di semplice trasporto &#8211; Mere conduit</em></p>
<p>1. Nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:</p>
<p>- non dia origine alla trasmissione;</p>
<p>- non selezioni il destinatario della trasmissione;</p>
<p>- non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;</p>
<p>2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.</p>
<p>3. L&#8217;autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 15</strong></p>
<p><em>Responsabilità nell&#8217;attività di memorizzazione temporanea &#8211; caching</em></p>
<p>1. Nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:</p>
<p>- non modifichi le informazioni;</p>
<p>- si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;</p>
<p>- si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;</p>
<p>- non interferisca con l&#8217;uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull&#8217;impiego delle informazioni;</p>
<p>- agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l&#8217;accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l&#8217;accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un&#8217;autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.</p>
<p>2. L&#8217;autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 16</strong></p>
<p><em>Responsabilità nell&#8217;attività di memorizzazione di informazioni &#8211; hosting -</em></p>
<p>1. Nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</p>
<p>- non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attività o l&#8217;informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceità dell&#8217;attività o dell&#8217;informazione;</p>
<p>- non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l&#8217;autorità o il controllo del prestatore.</p>
<p>3. L&#8217;autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 17</strong></p>
<p><em>Assenza dell&#8217;obbligo generale di sorveglianza</em></p>
<p>1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.</p>
<p>2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:</p>
<p>- ad informare senza indugio l&#8217;autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell&#8217;informazione;</p>
<p>- a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l&#8217;identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.</p>
<p>3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall&#8217;autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l&#8217;accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l&#8217;accesso, non ha provveduto ad informarne l&#8217;autorità competente.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 18</strong></p>
<p><em>Codici di condotta</em></p>
<p>1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l&#8217;adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.</p>
<p>2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un&#8217;altra lingua comunitaria</p>
<p>3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 19</strong></p>
<p><em>Composizione delle controversie</em></p>
<p>1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell&#8217;informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall&#8217;ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell&#8217;Unione Europea per l&#8217;inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.</p>
<p>2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell&#8217;informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 20</strong></p>
<p><em>Cooperazione</em></p>
<p>1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica.</p>
<p>2. Il Ministero delle attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i destinatari e i fornitori di servizi:</p>
<p>- le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281;</p>
<p>- gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;</p>
<p>- gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della società dell&#8217;informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Articolo 21</strong></p>
<p><em>Sanzioni</em></p>
<p>1. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro</p>
<p>2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati</p>
<p>3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall&#8217;articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all&#8217;accertamento delle violazioni provvedono, d&#8217;ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p><strong>Articolo 22</strong></p>
<p><em>Entrata in vigore</em></p>
<ol>
<li>Il      presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella      Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.</li>
<li></li>
</ol>
<p>E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p><em>Dato a Roma, addì 9 aprile 2003 </em></p>
<p>IL Presidente della Repubblica</p>
<p>CIAMPI</p>
<p>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri</p>
<p>Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie</p>
<p>Marzano, Ministro delle attivita&#8217; produttive</p>
<p>Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie</p>
<p>Frattini, Ministro degli affari esteri</p>
<p>Castelli, Ministro della giustizia</p>
<p>Tremonti, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze</p>
<p>Pisanu, Ministro dell&#8217;interno</p>
<p>Mazzella, Ministro per la funzione pubblica</p>
<p><em>Visto, il Guardasigilli: Castelli</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovaciago.it/eng/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

